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Medicina estetica in odontoiatria

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Medicina estetica in odontoiatria

Non tutti i dentisti hanno percepito i nuovi orizzonti professionali che si stanno aprendo nell’odontoiatria con l’approvazione della legge 34 del 2023. Parliamo di medicina estetica in odontoiatria. Il dentista che desidera specializzarsi in questa nuova branca, oltre alle conoscenze strettamente tecnico-professionali, deve adeguare gli assetti organizzativi del proprio studio anche dal punto di vista comunicativoassicurativo, amministrativo e fiscale.

Nel blog di Spaziodentista troverai i suggerimenti del caso per gli ambiti giuridici e fiscali per la migliore gestione dell’odontoiatria estetica

Questo è il primo di una serie di articoli riguardanti la fiscalità della medicina estetica in odontoiatria.
Seguiranno altri aggiornamenti nelle prossime settimane, continua a leggere il blog di Spaziodentista!

Indice

Con questo primo contributo iniziamo ad analizzare le novità legislative,  in odontoiatria.

Quale medicina estetica si può praticare nello studio odontoiatrico

La Legge 34, comma 4 dell’ art. 15-ter, in vigore dal maggio 2023,  dispone  che alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni: all’articolo 2, secondo comma, sono aggiunte le seguenti parole “e possono esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso“.

Dopo questa modifica rileggiamo l’articolo 2, della legge 24 luglio 1985 n. 409:

Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi ed alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione ed alla riabilitazione odontoiatriche. Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all’esercizio della loro professione e possono esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso”.

Gli odontoiatri possono, grazie alla novità legislativa, fornire servizi di medici estetica su tutto il volto.  Uno degli esempi più interessanti è la possibilità di utilizzo della tossina botulinica per trattare il gummy smile oppure il bruxismo

La medicina estetica del volto rientra a pieno titolo nell’Odontoiatria. 

Organizzare lo studio odontoiatrico con la medicina estetica

L’assicurazione adeguata per la medicina estetica

Un aspetto non secondario per il dentista che valuti di intraprendere la medicina estetica è la protezione assicurativa. La polizza RC medicina estetica è una copertura assicurativa generalmente autonoma rispetto alla RC professionale ordinaria. È dunque molto importante che il dentista conosca la copertura assicurativa degli interventi che sta effettuando. La rischiosità di procurare danni è decisamente elevata in ambito di medicina estetica.

Il mercato delle polizze assicurative in questo ambito è in evoluzione. 

In particolar modo vi sono vari player sul mercato che offrono soluzioni per diversi casi, in particolare modo relativamente a:

  • copertura assicurativa per attività di medicina estetica completa, per dentisti che hanno una formazione specifica in materia;
  • copertura assicurativa agevolata per dentisti in possesso di un attestato di frequenza a corsi specifici per la medicina estetica;
  • copertura assicurativa per attività di medicina estetica completa per i dentisti che non sono in possesso di formazione specifica.

(fonte: ANDI)

Copertura assicurativa specifica

La polizza RC medicina estetica offre una protezione specifica contro i rischi associati alle procedure estetiche, che possono includere trattamenti con tossina botulinica, filler dermici, peeling chimici e altre procedure non invasive o mininvasive. Questi interventi, pur essendo generalmente sicuri, comportano comunque un rischio di complicanze, errori o insoddisfazione del paziente, che possono portare a richieste di risarcimento.

Elementi decisivi della polizza

Il premio assicurativo varia per il dottore a seconda delle varie esigenze che lo possono interessare. Elementi generalmente decisivi per la determinazione del costo della polizza sono il massimale, la franchigia, la retroattività, la clausola “claims made” e la copertura delle spese legali. Vediamoli brevemente.

  1. Massimale: Indica il limite massimo di risarcimento che l’assicurazione è tenuta a pagare per ogni singolo sinistro o per l’insieme dei sinistri verificatisi in un anno.
  2. Franchigia: È l’importo che rimane a carico dell’assicurato per ogni sinistro. 
  3. Retroattività: La copertura retroattiva consente di assicurare anche i sinistri avvenuti prima della stipula della polizza, purché la richiesta di risarcimento sia presentata durante il periodo di validità della polizza.
  4. Claims Made: Le polizze “claims made” coprono i sinistri denunciati durante il periodo di validità della polizza, indipendentemente da quando si è verificato l’evento dannoso.
  5. Spese Legali: La copertura delle spese legali è cruciale, in quanto le controversie possono essere lunghe e costose. La polizza può includere o escludere queste spese, influenzando il costo complessivo della copertura.

La migliore struttura societaria per l’esercizio della medicina estetica

ll medico che si affaccia alla medicina estetica deve sempre ricordarsi che la normativa societaria permette, a prescindere dalla necessaria copertura assicurativa, già soluzioni di protezione del proprio patrimonio. 

Il dentista di studio monoprofessionale non deve dimenticare che tutto il patrimonio presente e futuro è potenzialmente aggredibile da parte di chi rivendichi un danno risarcibile.

L’articolo 2740 del codice civile dispone: “il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”. 

La separazione professionale oggi può essere garantita tramite l’esercizio della libera professione attraverso le società tra professionisti, anche nella veste unipersonale. In particolare molto utile appare la soluzione s.r.l. s.t.p.. I soci professionisti hanno una responsabilità limitata. Ciò significa che i soci rispondono di eventuali danni soltanto con il patrimonio sociale conferito nella s.r.l..

Leggi il nostro articolo dove abbiamo approfondito il tema della autonomia patrimoniale di una s.r.l. s.t.p. e cosa significa responsabilità limitata per i soci della stessa.

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