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Direttore sanitario in Toscana

Ogni struttura sanitaria privata deve essere dotata di un direttore sanitario che cura l’organizzazione tecnico-sanitaria sotto il profilo igienico sanitario ed organizzativo. In questo articolo Direttore sanitario in Toscana indaghiamo le norme regionali in tema di direttore sanitario. L’indagine permette di scoprire la grande opportunità della società tra professionisti.

Se non sai cos’è una società tra professionisti leggi 👉 Cosa è una s.t.p.

Indice

La figura del direttore sanitario

La figura del direttore sanitario è fondamentale per ogni struttura sanitaria odontoiatrica.

Al direttore sanitario viene affidata la direzione tecnica complessiva delle attività erogate dalla struttura al fine di assicurare la continuità ed il collegamento tra le diverse componenti professionali. Il direttore sanitario deve collaborare all’attuazione degli interventi previsti dal piano aziendale per la sicurezza del paziente e l’implementazione del sistema della qualità.

 Vi sono comunque aspetti extra clinici che devono essere attentamente valutati:

  • i rapporti tra il direttore sanitario e gli organi sociale della struttura sanitaria;
  • l’inquadramento fiscale del direttore sanitario.
Noi di spaziodentista abbiamo già trattato della figura del direttore sanitario nei seguenti articoli:

👉 Direttore sanitario e srl odontoiatrica 
👉 Direttore sanitario e regime forfettario

Oggi ci soffermiamo sulla specificità che la normativa regionale toscana prevede per questa figura professionale in ambito odontoiatrico.

I requisiti del direttore sanitario nella legge regionale Toscana

L’art. 11 della L.R. Toscana 51/2009 delinea la figura professionale del direttore sanitario.  Il direttore sanitario deve essere un medico in possesso della specializzazione in una delle discipline dell’area di sanità pubblica o in una disciplina equipollente o deve aver svolto per almeno cinque anni attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private

Il possesso della specializzazione in una delle discipline dell’area di sanità pubblica è riscontrabile nelle tabelle relative alle discipline equipollenti allegate al DM 30 gennaio 1998. 

Nelle strutture monospecialistiche le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte anche da un medico in possesso della specializzazione nella disciplina cui afferiscono le prestazioni svolte o in disciplina equipollente. Nelle strutture monospecialistiche odontoiatriche, le funzioni del direttore sanitario possono essere svolte anche da un laureato in odontoiatria. La regione Toscana, all’art. 8 del Regolamento 17 novembre 2016 n. 79/R espone in dettaglio il requisito dei cinque anni di attività di direzione tecnico-sanitaria. Per il Regolamento citato si intende l’aver svolto attività formalmente documentata , per almeno cinque anni con diretta attribuzione di responsabilità delle risorse umane e strumentali. Tale attività può concretizzarsi nell’aver svolto attività di direttore sanitario, vice direttore sanitario con delega diretta, anche temporanea , direttore di presidio ospedaliero e direttore di una struttura semplice o complessa con funzioni di gestione e organizzazione tecnico sanitaria.

Il direttore sanitario in strutture polispecialistiche

Una particolare attenzione deve essere posta per le strutture sanitarie polispecialistiche. Il comma 4-bis dell’art. 8 del Regolamento 17 novembre 2016 n. 79/R disciplina:  “Le strutture sanitarie polispecialistiche qualora sussista un ambulatorio odontoiatrico ove il direttore sanitario non sia dotato dei requisiti richiesti per l’esercizio della attività di odontoiatria devono dotarsi di un direttore sanitario che sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente; il direttore sanitario svolge la propria funzione in una sola struttura”

Pertanto in un ambulatorio polispecialistico in cui si eserciti anche la disciplina odontoiatrica potremmo avere, sempre in riferimento alle disposizioni toscane, due possibilità organizzative:

  • unico direttore sanitario in possesso sia dei requisiti di cui all’art. 11 LR 51/2009 sia dei requisiti di cui alla L. 124/2017;
  • un direttore sanitario per le attività sanitarie svolte nella struttura escluse quelle connesse alla disciplina di odontoiatria oltre ad un direttore responsabile per le attività connesse alla disciplina di odontoiatria in possesso dei requisiti di cui alla L. 124/2017.

Un esempio del primo caso potrebbe dunque essere un direttore sanitario con laurea in medicina e chirurgia oltre a laurea in odontoiatria.”

Arriviamo alle incompatibilità. La normativa regionale in questo caso riserva una incompatibilità molto incisiva soprattutto per le piccole strutture ambulatoriali polispecialistiche.Il comma 4 del Regolamento recita: “La funzione di direttore è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio o azionista della società che gestisce la struttura sanitaria”.
Il comma 5, circoscrive la incompatibilità alle strutture polispecialistiche, infatti “La disposizione di cui al comma 4 non si applica alle strutture ambulatoriali monospecialistiche”.

I compiti del direttore sanitario in Toscana

Vediamo adesso quali sono i compiti assegnati dalla normativa regionale ai direttori sanitari nelle strutture sanitarie ambulatoriali e residenziali private.

Il direttore sanitario:

  • favorisce l’integrazione operativa a garanzia della qualità e sicurezza delle cure mediante il coordinamento ed il monitoraggio delle attività e delle funzioni trasversali di supporto, compresa la corretta conservazione della documentazione e consegna all’utente in caso di richiesta; 
  • il supporto al monitoraggio dei flussi informativi nonché al controllo e monitoraggio della correttezza dei dati, del rispetto dei tempi di trasmissione e della loro completezza;
  • la verifica e l’analisi orientata al miglioramento della documentazione clinica;
  • la completezza delle informazioni di carattere sanitario fornite all’utenza;
  • cura la redazione e l’applicazione del regolamento interno sul funzionamento della struttura e vigila sulla conduzione igienico-sanitaria;
  • fornisce disposizioni per la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza;
  • controlla l’applicazione delle procedure redatte per le attività di sterilizzazione e disinfezione e lo smaltimento dei rifiuti sanitari; 
  • è garante del rilascio agli aventi diritto delle attestazioni o certificazioni sanitarie previste, riguardanti le prestazioni eseguite dalla struttura;
  • cura la redazione e l’applicazione del regolamento interno sul funzionamento della struttura ed è garante del corretto esercizio delle prestazioni.

Impegno orario ed incompatibilità del direttore sanitario o tecnico

Vediamo adesso le disposizione delle legislazione regionale in merito all’orario ritenuto congruo ed alle incompatibilità del direttore sanitario nell’ambito di struttura sanitaria odontoiatrica.

L’art. 11, comma 6 della L.R. 59/2009 prevede che l’impegno orario del direttore sanitario o tecnico presso sia garantita in base al volume dell’attività svolta e comunque per almeno il 30% delle ore di attività assicurate complessivamente dalla struttura , anche su più sedi, e per almeno il 50% per le altre, quali la chirurgia ambulatoriale e l’odontoiatria.

I calcoli devono essere fatti sull’orario di apertura complessivo della struttura nel quale è compresa anche l’apertura dell’ambulatorio odontoiatrico. 

Oltre all’impegno on site, la normativa regionale si assicura che la funzione del direttore sanitario o tecnico sia comunque assicurata per tutto l’arco della settimana, anche attraverso la contattabilità, al fine di garantire il tempestivo intervento decisionale in caso di necessità.

Un aspetto non secondario riguarda il fatto che durante l’orario riservato all’attività di direzione sanitaria, il direttore sanitario non può svolgere altra attività professionale all’interno della struttura. In altri termini il direttore sanitario può svolgere attività dedicata all’assistenza soltanto oltre le ore di attività di direzione.

La soluzione della stp in odontoiatria

Nella regione Toscana, l’esercizio della disciplina odontoiatrica con una società tra professionisti presenta un quadro normativo che differisce notevolmente dalle disposizioni che regolano le strutture sanitarie tradizionali.

La differente normativa colpisce anche il ruolo del direttore sanitario. 

Contrariamente alle strutture sanitarie, dove la figura del direttore sanitario è obbligatoria, negli studi odontoiatrici associati o nelle società tra professionisti tale figura non è necessaria, a condizione che siano conformi alle disposizioni della LR n. 51/2009 e del regolamento n. 79/2016 della regione Toscana.

Secondo queste normative regionali:

  • gli studi odontoiatrici che erogano prestazioni diagnostiche e terapeutiche a minore invasività, senza rischi per la sicurezza del paziente (individuate con la lettera M del Catalogo Regionale delle prestazioni e negli allegati al decreto dirigenziale 16269/2020), possono operare mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
  • gli studi medici che si limitano a visite o a diagnostica strumentale non invasiva, integrativa rispetto all’attività clinica.

Necessitano invece di autorizzazione sanitaria e di nomina di direttore sanitario gli studi associati e le società tra professionisti necessitano di autorizzazione solo se intendono richiedere l’accreditamento istituzionale.

Questo approccio normativo favorisce la flessibilità e l’adattabilità delle strutture odontoiatriche, consentendo loro di operare efficacemente all’interno di modelli organizzativi diversificati, senza l’onere aggiuntivo della figura del direttore sanitario, purché rispettino i requisiti stabiliti dalle disposizioni regionali vigenti.

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