Bonus barriere architettoniche 2023
Alcune settimane addietro abbiamo proposto un approfondimento sul bonus fiscale barriere architettoniche usufruibile per interventi di ristrutturazione dello studio odontoiatrico. Molti professionisti ci hanno contattato ed i nostri consulenti hanno risposto alle domande che ci sono state presentate. Abbiamo raccolto le domande più frequenti e con questo articolo presentiamo 14 FAQ sul bonus barriere architettoniche 2023 per lo studio dentistico.
Indice
- FAQ 1: quali interventi nello studio possono farmi ottenere il bonus?
- FAQ 2: Posso usufruire del bonus barriere architettoniche se ho una s.r.l. struttura sanitaria?
- FAQ 3: Posso usufruire del bonus barriere se esercito l’attività libero professionale in immobile abitativo con categoria catastale A3?
- FAQ 4: Qual è l'aliquota Iva da applicare per lavori di eliminazione barriere architettoniche
- FAQ 5: A quanto ammonta il credito fiscale del bonus barriere architettoniche?
- FAQ 6: I pagamenti di fatture per il bonus barriere deve essere “parlante”?
- FAQ 7: Come posso utilizzare il credito d’imposta bonus barriere architettoniche?
- FAQ 8: Posso chiedere lo sconto in fattura?
- FAQ 9: Posso cedere il credito bonus barriere architettoniche?
- FAQ 10: E’ agevolato il bonus per opere di manutenzione ordinaria?
- FAQ 12: Quale documentazione occorre presentare al commercialista per l’ottenimento del bonus?
- FAQ 13: Posso sostituire l’attestazione di conformità di un tecnico con un’autocertificazione?
- FAQ 14: Quale documentazione deve presentare l’amministratore di condominio per l’ottenimento del bonus su parti comuni dell’edificio?
FAQ 1: quali interventi nello studio possono farmi ottenere il bonus?
Il beneficio può essere ottenuto per tutti quegli interventi che rispettino i requisiti indicati dal DM 236 DEL 14 giugno 1989.
Tra gli esempi più ricorrenti per un studio odontoiatrico ricordiamo:
- l’installazione di ascensori;
- il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici quali servizi igienici, impianti elettrici, citofoni;
- la sostituzione di finitura quali pavimenti antisdrucciolevoli;
- rifacimento di infissi esterni ed interni;
- realizzazione di rampe per disabili;
- interventi su parcheggi, scale, percorsi e balconi.
Per esempi specifici clicca qui “Barriere architettoniche studio dentistico“
FAQ 2: Posso usufruire del bonus barriere architettoniche se ho una s.r.l. struttura sanitaria?
Sì. Il bonus barriere architettoniche è riconosciuto a tutti i contribuenti che sono soggetti sia ad Irpef che Ires che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati. Possono dunque usufruire del bonus anche le s.r.l. sia struttura sanitaria che società tra professionisti.
Per saperne di più sulla Srl odontoiatrica leggi anche: “Dentista e S.r.l.“
FAQ 3: Posso usufruire del bonus barriere se esercito l’attività libero professionale in immobile abitativo con categoria catastale A3?
Sì. Il bonus è applicabile per qualsiasi immobile di qualsiasi categoria catastale compresi quelli abitativi. L’unico vincolo è che il bonus spetta ad immobili “già esistenti” e non a nuove costruzioni, o, tanto meno, ad immobili in corso di costruzione.
Clicca qui per sapere quali sono gli immobili che generalmente interessano i dentisti
FAQ 4: Qual è l’aliquota Iva da applicare per lavori di eliminazione barriere architettoniche
L’aliquota Iva per l’eliminazione di barriere architettoniche è il 4%. Per poter usufruire dell’aliquota ridotta occorre che il professionista rilasci il modello di autocertificazione (che puoi scaricare qui sotto) alla ditta appaltatrice dei lavori firmato personalmente.
FAQ 5: A quanto ammonta il credito fiscale del bonus barriere architettoniche?
Per i lavori volti all’eliminazione delle barriere architettoniche è prevista la possibilità di fruire, fino al 31 dicembre 2025, di un’agevolazione, consistente in una detrazione a fini Irpef o Ires pari al 75% del costo sostenuto. L’agevolazione varia in base alla tipologia di edificio e va da un minimo di 30.000 euro ad un massimo di 50.000.
Per conoscere il massimale dell’agevolazione nel tuo caso leggi l’articolo “Bonus barriere architettoniche studio dentistico“
Facciamo un esempio: la sostituzione di infissi con caratteristiche bonus barriere architettoniche per euro 50.000 garantisce un credito d’imposta pari ad euro 37.500. |
FAQ 6: I pagamenti di fatture per il bonus barriere deve essere “parlante”?
Sì. Il pagamento deve essere effettuato mediante un bonifico parlante. Non è previsto comunque una tipologia di bonifico parlante specifico per cui si consiglia di effettuare un bonifico parlante quale Recupero del patrimonio edilizio 16 bis tuir.
FAQ 7: Come posso utilizzare il credito d’imposta bonus barriere architettoniche?
Il credito d’imposta bonus barriere architettoniche è utilizzabile direttamente in dichiarazione dei redditi a scomputo delle imposte da versare. Il credito può essere utilizzato in 5 periodi d’imposta.
Riprendendo l’esempio fatto precedentemente: il credito d’imposta di euro 37.500 può essere utilizzato per euro 7.500 ogni anno. |
FAQ 8: Posso chiedere lo sconto in fattura?
Sì. In alternativa alla fruizione diretta, ossia la detrazione in cinque quote annuali, è possibile optare per lo sconto in fattura. Questa modalità permette di pagare soltanto il 25% della fattura.
Riprendiamo l’esempio proposto di sopra: se il totale della fattura è pari ad euro 37.500, il fornitore può esercitare lo sconto in fattura pari al 75% per euro 28.125. Il professionista sarà tenuto a pagare 9.375 euro. |
Nel caso in cui sia esercitata l’opzione dello sconto in fattura occorre che un commercialista abilitato emetta il visto di conformità. Il commercialista incaricato dell’assistenza fiscale deve acquisire tutta la documentazione amministrativa richiesta dalla normativa di settore per dimostrare la conformità dell’intervento ai requisiti di legge.
FAQ 9: Posso cedere il credito bonus barriere architettoniche?
Sì. In alternativa alla fruizione diretta, ossia la detrazione in cinque quote annuali, è possibile optare per la cessione del credito fiscale. Con questa modalità il professionista deve pagare l’importo totale della fattura e poi procedere alla cessione del credito pari al 75% dell’importo.
La prima cessione del credito è libera. Questo vuol dire che il professionista può cedere il credito al sistema bancario, o, in alternativa, a chiunque altro soggetto.
Il prezzo di cessione incorpora ovviamente uno sconto dovuto al fatto che per l’acquirente il credito non è immediatamente esigibile ma lo è nelle stesse tempistiche che lo sarebbe stato per il cedente.
Riprendiamo l’esempio proposto in precedenza: se il totale della fattura è pari ad euro 37.500, il professionista può esercitare l’opzione di cessione del credito. Il professionista paga integralmente l’importo della fattura e di seguito può procedere alla cessione del credito fiscale di nominali euro 28.125. |
Nel caso in cui si eserciti l’opzione della cessione del credito occorre che un commercialista abilitato emetta il visto di conformità. Anche in questo caso il commercialista incaricato dell’assistenza fiscale deve acquisire tutta la documentazione amministrativa richiesta dalla normativa di settore per dimostrare la conformità dell’intervento ai requisiti di legge.
FAQ 10: E’ agevolato il bonus per opere di manutenzione ordinaria?
La circolare 17/E ha precisato che rientra nell’agevolazione qualunque intervento volto al superamento delle barriere architettoniche. Si includono anche lavori che sul piano della classificazione edilizia rientrano tra le semplici opere di manutenzione ordinaria.
Esempi possono essere:
1. la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
2. rifacimento o adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici e citofonici).
La detrazione spetta a patto che il contribuente possa documentare il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al Dm lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
FAQ 12: Quale documentazione occorre presentare al commercialista per l’ottenimento del bonus?
La circolare 17/E si limita ad indicare che il contribuente deve conservare «documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento», ma non chiarisce in cosa consista tale documentazione. In base al testo unico edilizia (articolo 6, Tu edilizia) la maggior parte delle opere di rimozione delle barriere costituisce edilizia libera. Tutto ciò significa che non è richiesto titolo abilitativo. La prima verifica da fare è, con il tecnico di fiducia, se l’intervento richieda un titolo edilizio. Anche se la norma non lo prevede è opportuno che il professionista acquisisca una relazione del progettista che attesti la conformità. Se vi è un titolo edilizio (ad esempio Cila o Scia) necessita una relazione di un professionista abilitato che attesta la conformità al Dm 236/1989. Se all’esito dell’intervento viene presentata una nuova relazione tecnica di asseverazione di agibilità (ai sensi dell’articolo 24, comma 5, Tu Edilizia) questa deve contenere anche l’attestazione di conformità.
Nel caso in cui l’intervento prevede l’installazione di dispositivi soggetti a disciplina speciale (direttiva Macchine, direttiva Ascensori, altre conformità Ce) è opportuno acquisire copia delle certificazioni comprovanti tale conformità e dei certificati di collaudo.
Per le spese accessorie (sistemazione della pavimentazione, adeguamento impianto elettrico, sostituzione sanitari) è opportuno richiedere un’autocertificazione del contribuente che attesti la destinazione di tali spese allo specifico intervento di rimozione delle barriere.
FAQ 13: Posso sostituire l’attestazione di conformità di un tecnico con un’autocertificazione?
La norma e la circolare circolare 17/E non lo specificano ma si ritiene che l caso in cui le opere si sono svolte in economia, non pare essere sufficiente una autocertificazione del contribuente: non si tratta, infatti, della prova di una semplice circostanza di fatto (ad esempio: detenzione diretta del bene o qualità di erede), ma di una valutazione di ordine tecnico; in casi analoghi (ad esempio prova fine lavori in assenza di collaudo) l’amministrazione ha infatti escluso l’autocertificazione (Circolare 21/E/2010, § 3.1).
FAQ 14: Quale documentazione deve presentare l’amministratore di condominio per l’ottenimento del bonus su parti comuni dell’edificio?
Quando un intervento riguarda le parti comuni dell’edificio plurifamiliare entra in scena l’amministratore del condominio. Un caso di intervento condominiale con bonus eliminazione barriere è l’installazione di impianti citofonici ad altezza accessibile. Si ricorda che il condominio è giuridicamente costituito, anche informalmente, con la semplice pluralità della proprietà dell’edificio con la specifica che laddove i proprietari siano da 2 a 8 si parla di minicondominio senza obbligo di nomina di un amministratore, mentre sopra gli 8 proprietari con nomina di amministratore.
Anche se la norma non precisa le incombenze dell’amministratore di condominio si ritiene sia lo stesso che debba attestare, anche mediante tecnici nominati ad hoc dal consesso condominiale, la conformità dell’intervento rispetto alle specifiche tecniche.
Se anche tu vuoi usufruire del bonus barriere architettoniche, rivolgiti ai consulenti di Spaziodentista!
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