Cosa è una s.t.p.
Essere un bravo odontoiatra non è più sufficiente per esercitare la professione: occorre che il dentista si doti anche di capacità gestionali e si interessi anche degli aspetti giuridici ed economici del suo studio.
Uno strumento molto discusso in questi anni è la gestione di uno studio odontoiatrico nella veste giuridica di società tra professionisti. Se ancora non hai chiaro le peculiarità di società tra professionisti ti consigliamo di leggere questo contributo dal titolo “Cosa è una s.t.p.”.
La disciplina delle Società tra professionisti è stata introdotta dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 e disciplinata nel dettaglio dal Dm 34/2013.
La nuova normativa è stata davvero un punto di svolta per le modalità di gestione dell’attività professionale in quanto fino ad allora era ancora vigente il divieto di ricorrere alla forma societaria per l’esercizio dell’attività professionale come prescritto dalla legge 1815 del 1939. La società tra professionisti rappresenta un modello societario ad hoc dedicato all’aggregazione di professionisti.
Prima della legge 183/2011 l’Italia era uno dei pochi Stati membri dell’Unione Europea che vietava ai professionisti iscritti agli Ordini o Albi professionali, di esercitare l’attività professionale in forma societaria, e tutto ciò contro la Direttiva 2006/123/CE la quale aveva istituito il principio della “libertà di stabilimento”.
Le società tra professionisti possono essere costituite nella forma di società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice), società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni) oppure società cooperative. Queste ultime sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre, in coerenza con quello che prevede il Codice civile, che ammette le società cooperative con tre soci, se sono persone fisiche (articolo 2521 Cc).
Le stp società di capitali possono essere costituite anche nella veste di società uni personali.
Non esiste una veste giuridica migliore delle altre ma i soci professionisti possono scegliere la forma giuridica più adatta alle loro esigenze, tenendo conto delle conseguenze sul regime di responsabilità personale per le obbligazioni sociali, il capitale sociale e le regole sul funzionamento della società.
Per le professioni mediche quasi sempre viene scelto il modello di srl stp, o più in generale società di capitali. Il motivo della scelta di una veste giuridica in forma di società di capitali è sostanzialmente legato alla separazione patrimoniale che questa scelta consente rispetto ad altre soluzioni. Vediamo di essere più chiari su questo punto che è nevralgico: le prestazioni professionali, anche se ancorate ad una personalizzazione tecnica del professionisti, sono rese giuridicamente dalla società tra professionisti. Da tale considerazione si capisce quanto sia importante la separazione patrimoniale tra l’ente societario che eroga la prestazione ed il patrimonio del professionista.
Nelle società di capitali, ossia nelle s.r.l. o s.p.a o società cooperativa a responsabilità limitata, la separazione patrimoniale è perfetta ossia in altri termini è radicale. Considerazioni invece avverse abbiamo nell’esame della separazione patrimoniale tra società e soci nelle società di persone quali le s.n.c. o le s.a.s.
- La s.n.c. acronimo di società in nome collettivo ha tutti i soci con responsabilità illimitata, solidale e sussidiaria;
- La s.a.s acronimo di società in accomandita semplice ha due tipologie di soci: i soci accomandatari che rispondono per le obbligazioni sociali in maniera illimitata, solidale e sussidiaria ed i soci accomandanti che rispondono invece limitatamente con il capitale apportato nella società.
Vediamo bene il significato di questi termini:
a) Responsabilità illimitata significa che tutto il patrimonio personale del professionista può essere potenzialmente aggredito da un creditore sociale;
b) Responsabilità solidale significa che il patrimonio del singolo socio professionista può essere aggredito per l’intero debito sociale;
c) Responsabilità sussidiaria significa che il creditore sociale può aggredire in prima istanza il patrimonio sociale e soltanto a seguire il patrimonio personale del socio professionista.
Come abbiamo visto appare dunque evidente la motivazione della preferenza verso le società di capitali rispetto alle società di persone. Entriamo adesso nella disamina delle società di capitali. La preferenza al modello di srl stp è spesso anche dettata dal fatto che le Srl, pur essendo società di capitali, hanno la caratteristica della flessibilità, hanno un funzionamento non troppo strutturato e soprattutto la gestione amministrativa fiscale risulta meno costosa rispetto alle altre società di capitali.
Un aspetto non sufficientemente preso in considerazione da molti professionisti è che la normativa consente anche la costituzione di una s.t.p., laddove assuma la veste di società di capitali, in versione uni personale.
La SpA è invece un modello societario indicato per gli studi di maggiore dimensione, dove occorre un maggiore investimento patrimoniale, un organo di gestione e di controllo e dove i soci possono entrare e uscire facilmente dalla compagine sociale.
Le Stp, qualunque sia la veste giuridica, sono caratterizzate inoltre dalla coesistenza di due tipologie di soci: il socio professionista ed il socio di capitale. In merito alla qualità di soci occorre ricordare che qualunque socio ha il limite di rimanere vincolato ad una sola Stp.
Per quanto riguarda invece l’organo amministrativo delle stp in veste di società di capitale sappi che è un organo che può essere costituito anche da soci non professionisti.
Come vedi l’esercizio dell’attività professionale non può essere lasciata all’improvvisazione anche nei suoi aspetti amministrativi e fiscali. Il mondo delle s.t.p. è ovviamente complesso ma offre, come ti abbiamo raccontato, grandi opportunità per la tua crescita professionale. Questo nostro contributo Cosa è una stp è ovviamente una introduzione al tema e se desideri ricevere una consulenza di approfondimento, richiedi una call-zoom al form nella sezione contatti oppure richiedi un appuntamento in presenza con i consulenti di spaziodentista.it
Dottor Simone Berti
11 commenti su “Cosa è una s.t.p.”
Buongiorno.
Noto con dispiacere che nella disamina delle possibilità di trasformare un’attività professionale tradizionale ( es. Studio odontoiatrico monoprofessionale tradizionale) in una delle varie società, Srl, Stp etc. etc. viene sempre, e sottolineo sempre, sottaciuto un aspetto fondamentale che costituisce un ostacolo molto spesso insormontabile. Sembrerebbe infatti che la costituzione / trasformazione di una società sia puramente un escamotage giuridico/amministrativo/fiscale. che implichi solo un cambiamento di ” scartoffie”. Invece occorre tenere presente l’importantissimo aspetto “materiale” della transizione, costituito dalla struttura fisica dello Studio che si vorrebbe giuridicamente mutare.
I locali, l’impiantistica. le stesse attrezzature , l’esposizione, la locazione etc. sono determinanti in quanto soggetti ad approvazione o meno da parte delle autorità Sanitarie. Autorizzazioni che inoltre variano notevolmente, nella richiesta di requisiti idonei, da regione a regione.
I requisiti ” fisici” richiesti per costituire una delle succitate società, sono molto più severi, di quelli richiesti per una semplice attività con partita IVA.
Quindi, non basta , come potrebbe sembrare, andare dal commercialista dicendo: voglio trasformare il mio studio in una SRL. Occorre purtroppo ben altro, ma non se ne parla mai.
Saluti.
G.Cacciabue
Buongiorno, grazie per il gentile riscontro. Concordiamo con Lei quando precisa che la trasformazione di uno studio da monoprofessionale e società è una operazione non solo societaria e fiscale ma anche legata alla dinamiche della normativa sanitaria. Non è un caso che il nostro protocollo di assistenza dei dottori che vogliono valutare il passaggio inizi proprio da un check up della presenza nello studio dei requisiti minimi (dpr 14 gennaio 1997) per poi avere un check up sulla volturazione sanitaria fino alle questioni, non secondarie, societarie e fiscali. Una questione ci preme però sottolineare: lo strumento della s.t.p., molto denigrato da commentaristica in rete, è molto interessante per i risvolti in merito all’inquadramento del veicolo societario quale studio odontoiatrico e non struttura sanitaria. In alcune regioni la differenza è stata sedimentata da novità legislative che hanno permesso di aprire società odontoiatriche s.t.p. con Scia e non più con autorizzazione sanitaria.
Buonasera, se non ho capito male è possibile costituire una s.r.l. odontoiatrica uni personale. Ma che senso ha una società di una sola persona?
Il gentile lettore pone una domanda legittima: se la società è il contratto con cui due o più persone conferiscono beni o servizi, non capisce come la stessa possa essere costituita da una sola persona. In realtà questa possibilità
è stata introdotta con il D.Lgs. 88/1993 in attuazione della XII Dir. 1989/667/CE del 21/12/1989. La s.r.l. unipersonale permette la limitazione della responsabilità del socio unico. Questa prima delle altre è il motivo dell’appeal
della società unipersonale. Nelle società odontoiatriche accade spesso che il socio unico professionista sia anche titolare di una propria partita Iva.
E’ possibile inoltre costituire anche una s.r.l. s.t.p. unipersonale. La possibilità della s.t.p. unipersonale è preclusa soltanto laddove si voglia adottare la forma di società cooperativa in quanto, la stessa legge istitutiva, richiama il limite minimo di tre soci.
Salve; volevo sapere, avendo costituito una s.n.c con un altro odontoiatra, e avendo due studi dentistici, se possiamo rimanere con il nome della stp nei due studi??
Grazie
Salve; volevo sapere, avendo costituito una s.n.c con un altro odontoiatra, e avendo due studi dentistici, se possiamo rimanere con lo stesso nome della stp nei due studi??
Grazie
Gentile lettore, dalla domanda che ci pone sembra di capire che attualmente Lei sta esercitando con una s.n.c. s.t.p. insieme ad altro odontoiatra oltre che con studio monoprofessionale. Vediamo quali interazioni possono creare le due realtà professionali affinché il terzo percepisca un’unitarietà di conduzione.
La prima osservazione è che la ragione sociale della s.n.c., ossia il nome con cui la società decide di farsi identificare nei rapporti con i terzi, non può, anzi non deve, essere confuso con la denominazione dello studio monoprofessionale.
Si ricorda che nella s.n.c. la ragione sociale è costituita da due elementi essenziali (articolo 2992 co. 1 c.c.):
– il nome di uno o più soci;
– l’indicazione del rapporto sociale: di regola la sigla “s.n.c.” ma anche espressioni come “& soci”, “e C.”, “& Co.”.
E’ possibile aggiungere ulteriori espressioni di fantasia (ad esempio “Prisma dottor X e dottor Y s.n.c.”) oppure delle parole o delle indicazioni che identificano l’attività svolta (ad esempio: “Studio odontoiatrico di A. Mariani & M. Colombo s.n.c.” per una società di trasporti).
Regole simili valgono per lo studio monoprofessionale, il quale, oltre alla denominazione che può essere di fantasia, deve sempre contenere il nome del dottore proprietario.
Altra cosa, per entrambe le strutture, vi sono altri segni distintivi quali insegna e marchio.
Il marchio è il segno distintivo dei servizi professionali (per approfondire può leggere il nostro articolo sul marchio dello studio dentistico cliccando sul seguente link: https://www.spaziodentista.it/il-marchio-dello-studio-dentistico/). Un soggetto, che sia società o professionista, lo appone consentendo così al pubblico di identificare il servizio e di distinguerlo da quelli dei concorrenti. Il marchio può essere di proprietà anche di un soggetto terzo che lo cede alla società o al professionista in uso.
In questo senso si ritiene che, laddove il proprietario del marchio sia consenziente, possa concedere l’utilizzo dello stesso a due soggetti diversi. In assenza di una legge che abbia regolamentato l’utilizzo plurale del marchio, la Corte di Cassazione con sentenza 4225/1991 ha stabilito che l’accordo di coesistenza “non è affetto da nullità né per il fatto di non essere accompagnato da un correlativo atto di disposizione dell’azienda o del ramo di essa cui il marchio inerisce, né per il fatto che rende possibile l’uso di un marchio confondibile con quello oggetto della suddetta titolarità”.
Buonasera, chiedo un consiglio sul mio caso: sono un medico dentista e ho una quota in una stp s.r.l. del 12%. Posso essere assunto dalla stp per svolgere attività medica o devo aprire una partita iva per fatturare alla società?
Per una risposta compiuta occorre sapere se Lei è socio professionista oppure soltanto socio di capitale nella s.t.p.. La modalità di remunerazione dei soci professionisti è un tema non banale. Nei casi in cui il medico sia oltre che professionista esecutore di prestazioni nella s.t.p., anche amministratore con funzione generali di gestione, la scelta che sembra più idonea è quella di ricevere un compenso amministratore. Nei casi in cui il medico svolga la professione anche fuori dalla s.t.p., oppure sia del tutto avulso dalla gestione ordinaria della s.t.p., forse è consigliabile una remunerazione con posizione Iva personale. In ultima analisi non si ritiene preclusa nemmeno l’ipotesi di socio professionista con qualifica di dipendente.
Può un odontotecnico diventare socio solo per “prestazioni tecniche” in una srl stp odontoiatrica?
La risposta sembra negativa. È noto che una srl stp può avere tre tipi di soci: i soci professionisti, i soci non professionisti per prestazioni tecniche e i soci di capitale. Esclusa per mancanza di requisiti soggettivi la possibilità dell’odontotecnico di essere socio professionista, sono del parere che non possa nemmeno qualificarsi quale socio non professionista “per prestazioni tecniche”. La società tra professionisti è una società che può svolgere soltanto prestazioni professionali e l’ausilio che può ricavare dalle “prestazioni tecniche” devono essere prestazioni “ancillari” rispetto all’attività della STP e tali comunque da non assurgere ad elemento dell’oggetto sociale (si pensi, ad esempio, alla gestione dei sistemi informatici o delle risorse umane). Si consiglia quindi a valutare una presenza nella srl stp dell’odontotecnico come socio di capitali.