Da studio odontoiatrico a società
Sfruttare al massimo le deroghe al principio di proporzionalità
Continuiamo il nostro percorso verso la scoperta dei vantaggi e delle opportunità che si possono ottenere passando da studio odontoiatrico a società. Oggi vi spiegheremo una possibilità raramente sfruttata da coloro che costituiscono S.r.l. odontoiatriche: l’opportunità di derogare il principio proporzionalità in sede assembleare nell’esercizio di voto. Di cosa si tratta? Leggi il nostro il nostro articolo e scoprirai come sfruttare una possibilità che la norma societaria consente. Noi di Spaziodentista ci occupiamo di queste tematiche da anni, supportiamo i dentisti nei momenti cruciali della loro carriera, il momento dell’aggregazione ed il momento del passaggio dello studio.
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La regola per le società tra professionisti in assemblea
Prima di parlarvi di vantaggi, è necessario fare il punto sulle società tra professionisti.
Vi anticipo che l’articolo è particolarmente calzante per i dentisti che desiderano costituire una società tra professionisti.
Una delle restrizioni normative che il legislatore impone per esercitare la professione con una società tra professionisti è che la maggioranza dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale devono garantire almeno due terzi delle votazioni nelle deliberazioni o decisioni assembleari dei soci. Questo è stabilito dall’articolo 10 comma 4 lettera b) della legge 183/2011.
Potreste aver trovato questa regola un po’ confusa, ed è giusto così, dato che ha generato dibattiti giurisprudenziali non ancora risolti. La questione riguarda se, nelle società tra professionisti, siano necessari entrambi i requisiti menzionati: la maggioranza dei due terzi di soci professionisti e la maggioranza dei due terzi nelle decisioni dei soci. Cerchiamo di analizzare la norma.
L’incertezza nasce laddove il vincolo può essere interpretato come vincolo di numero di soci o di partecipazione finanziaria o di diritto di voto.
Dopo vari interventi giudiziali, l’orientamento prevalente, secondo gli Orientamenti del Comitato Triveneto dei Notai, è che la legge 183/2011 richieda una partecipazione dei professionisti al capitale sociale che sia tale da garantire la maggioranza dei due terzi nelle decisioni assembleari o che gli stessi siano numericamente almeno due terzi dell’intera compagine sociale.
In sostanza, è sufficiente che le maggioranze dei due terzi si riferiscano al numero di soci professionisti o alla partecipazione al capitale sociale.
Questo modo di interpretare la norma può essere vantaggioso anche per i soci non professionisti. Inoltre, il Consiglio Nazionale del Notariato offre un esempio che chiarisce il significato della norma.
Immaginiamo una Società a Responsabilità Limitata con un professionista che detiene il 10% del capitale sociale e i non professionisti il restante 90%. In questo caso, al professionista deve essere garantito il diritto di esercitare i due terzi dei voti in assemblea. |
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Il principio di proporzionalità per la società odontoiatrica
Se l’atto costitutivo non stabilisce alcunché, nelle Società a Responsabilità Limitata si applica il principio di proporzionalità: la percentuale di contributi versati corrisponde alla percentuale del capitale sociale posseduta dal socio, che a sua volta determina la partecipazione ai diritti sociali. Tuttavia, questo principio può essere superato attraverso la negoziazione tra le parti.
L’atto costitutivo di una S.r.l. può derogare al principio di proporzionalità del diritto di voto stabilito dall’articolo 2479 comma 5 del codice civile? |
Questa è una questione dibattuta.
L’articolo 2468 secondo comma lascia la possibilità che l’atto costitutivo attribuisca a singoli soci particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società e la distribuzione degli utili.
Come si è letto, l’articolo 2468 tratta di particolari diritti a singoli soci. Ma è permesso derogare il principio di proporzionalità per tutti i soci o particolari categorie di essi?
Un interessante studio del Consiglio notarile di Milano del 13 maggio 2014 ha confermato che le deroghe al principio di proporzionalità possono coinvolgere il mondo delle Srl.
Nell’atto costitutivo i soci possono dunque determinare clausole derogatorie anche per il diritto di voto, e possono essere applicate a tutti i soci in modo generale e astratto, o a categorie di soci o a singoli soci. Queste clausole possono essere modificate solo con il consenso unanime di tutti i soci.
Vediamo alcuni esempi.
Esempio 1
Srl struttura sanitaria:
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- socio A, dentista professionista;
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- socio B, dentista professionista;
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- socio C, società di capitali degli stessi dentisti
Conferimenti | Partecipazione al c.s. | Diritto di distribuzione utili | Vantaggio/Svantaggio | |
Socio A | € 33.000 | 33% | 5% | Riduzione diritti di partecipazione utili |
Socio B | € 33.000 | 33% | 5% | Riduzione diritti di partecipazione utili |
Socio C | € 34.000 | 34% | 90% | Maggiorazione diritti di partecipazione utili |
Esempio 2
Srl Stp:
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- socio A professionista;
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- socio B professionista;
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- socio C non professionista;
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- socio D non professionista;
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- socio E non professionista.
Conferimenti | Partecipazione al c.s. | Diritto di voto | Vantaggio | |
Socio A | € 20.000 | 20% | 35% | Maggiorazione del diritto di voto al 35% |
Socio B | € 20.000 | 20% | 35% | Maggiorazione del diritto di voto al 35% |
Socio C | € 20.000 | 20% | 10% | |
Socio D | € 20.000 | 20% | 10% | |
Socio E | € 20.000 | 20% | 10% |
Esempio 3
Srl Stp:
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- socio A professionista;
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- socio B non professionista.
Conferimenti | Partecipazione al c.s. | Diritto di voto | Vantaggio | |
Socio A | € 5.000 | 5% | 70% | Maggiorazione del diritto di voto al 70% |
Socio B | € 95.000 | 95% | 30% |
Come abbiamo visto l’atto costitutivo può legittimamente prevedere – per tutte le delibere assembleari – clausole derogatorie del principio di proporzionalità.
Il principio derogatorio si potrebbe estendere fino al punto di introdurre un tetto massimo, in termini percentuali, al voto che socio che prescinda da una sua eventualmente maggiore partecipazione al capitale sociale.
Tutto quanto detto circa la derogabilità al principio di proporzionalità può essere oggetto di convenzione, in sede statutaria, adottando anche lo strumento dei “particolari diritti”.
In tal senso potremmo formulare l’atto costitutivo di una Stp prevedendo che, a prescindere dalla quota di partecipazione al capitale, al socio professionista A si assegnata una quota pari a 67% dei voti assembleari.
I vantaggi della costituzione di una società odontoiatrica
Vediamo adesso perché derogare la proporzionalità dei diritti può davvero offrire dei vantaggi.
Il motivo è semplice: assegnare diritti alla distribuzione agli utili maggiorati ad una società, magari la holding del dentista, permette di distribuire gli utili senza pagare imposte che sarebbero dovute con soci persone fisiche.
Se vuoi approfondire l’argomento della Holding odontoiatrica leggi Costituire una Holding Odontoiatrica |
Vuoi sapere a quanto ammonta il risparmio? Se una Srl odontoiatrica distribuisce gli utili ai soci persone fisiche, questi ultimi devono pagare una imposta pari al 26%. Se una Srl odontoiatrica distribuisce gli utili ai soci persone giuridiche – quali la holding del dentista – quest’ultima deve pagare una imposta pari al 30% del 5%, ossia circa 1,5%.
L’argomento come vedi non è semplice e forse è opportuno che ne parli con gli esperti di Spaziodentista, perciò clicca sul pulsante qui sotto e contattaci!
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8 commenti su “Da studio odontoiatrico a società”
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A me sembra ,da quanto posso aver capito, che i vantaggi fiscali siano sostanzialmente illusori. Sara’ pur vero che le varie “società” hanno una tassazione vantaggiosa sui capitali che detengono, ma nel momento in cui un socio “preleva” denaro come utile , dividendo o comunque sia la sua denominazione corretta, e lo trasferisce sul suo conto corrente personale per utilizzarlo come normale cittadino, dovrà pagare le solite aliquote irpef come tutti gli altri, unitamente al prelievo contributivo previdenziale ( Enpam ). Se poi questo denaro ha già subito un prelievo fiscale, quando era nel conto della società, non mi pare si possa parlare di vantaggi. Al contrario.
O sbaglio ?-
Buongiorno, e grazie del gradito riscontro. In parte Lei ha ragione. Premesso che in sede aggregativa i veri vantaggi della società odontoiatrica risiedono innanzitutto sulla possibilità di negoziare i diritti e gli oneri di ogni socio (tra le possibilità permesse dalla normativa societaria rimandiamo come esempio al nostro articolo https://www.spaziodentista.it/da-studio-odontoiatrico-a-societa/, arriviamo agli aspetti fiscali. I vantaggi fiscali di una s.r.l. sono innanzitutto in una immediata attenuazione alla tassazione (basta confrontare le aliquote Ires con le aliquote Irpef) e nel poter utilizzare una serie di strumenti di pianificazione non permessi al professionista monoprofessionale. Lei ha però ben focalizzato la questione del prelevamento di utili. Il vantaggio fiscale è palese laddove si lasci, almeno parzialmente, gli utili prodotti in contesti societari. Il nostro ordinamento facilita il passaggio di utili da società odontoiatrica a holding (veda se vuole approfondire il nostro articolo https://www.spaziodentista.it/costituire-una-holding-odontoiatrica/ ma disincentiva il passaggio degli utili ai soci con una ulteriore tassazione del 26% a titolo di imposta (mentre la stessa non è base imponibile Enpam).
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Ho letto con molto interesse il vostro articolo in quanto da anni sto chiedendo ai vari consulenti con cui sono venuto in contatto se fosse possibile costituire una srl odontoiatrica con mia figlia, anche lei iscritta all’ordine, apportando io tutti i capitali necessari e donando a lei una quota del 20%. Ho sempre avuto risposte evasive, mi confermate che è possibile?
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Gentile dottore, Le confermiamo che i suoi intenti sono conferenti con le possibilità consentite dalla legge in materia societaria. Il criterio della proporzionalità tra partecipazione sociale e conferimento, regola base per le società di capitali, può essere derogato, offrendo una vantaggiosa soluzione proprio per casi quale quello da Lei sottoposto alla nostra attenzione. In termini tecnici nel suo caso la deroga raggiunge l’ipotesi più estrema: un socio è totalmente non conferente ma ottiene una quota della s.r.l..
Il limite invalicabile rimane l’effettiva formazione del capitale sociale ossia quanto conferito deve risultare almeno pari alla somma imputata a capitale.
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Svolgo la professione con studio monoprofessionale. L’edificio adibito a studio professionale è di proprietà di una srl con soci io e mia moglie. Posso costituire con mia moglie una società odontoiatrica per lo svolgimento della professione se ho già costituito la srl immobiliare di gestione di immobili? Ho letto che non è possibile far parte di più di una società nel medesimo tempo. Se non fosse possibile, posso utilizzare come socio della società odontoiatrica la società immobiliare? Grazie
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Gentile dottore, i soci di una srl struttura sanitaria possono essere indistintamente sia persone fisiche che persone giuridiche. Una persona fisica può essere socio di più società. Devo tuttavia fare una precisazione: quanto detto vale per la s.r.l. struttura sanitaria mentre non vale per le s.r.l. s.t.p.. Queste ultime sono state introdotte dalla legge 12 novembre 2011 n. 183 e disciplinate nel dettaglio dal Dm 34/2013 (vedi il nostro https://www.spaziodentista.it/cosa-e-una-s-t-p/). La presenza in una s.t..p. in qualità di socio professionista preclude la possibilità di detenere quote societarie in altra s.t.p..
Per quanto riguarda il secondo quesito la società immobiliare, se ha un oggetto societario che permette la detenzione di quote di srl operative, può divenire socia della srl struttura societaria. Stesso discorso vale per la s.t.p., la quale può avere tra i soci non professionisti anche altre società commerciali.
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Ho letto con molto interesse alcuni contributi del vostro blog ma non ho trovato una risposte al seguente quesito: perché si parla sempre di srl e mai di studio di associato? Con la dottoressa che collabora da anni nel mio studio abbiamo più volte parlato di costituire uno studio associato ma leggendo il vostro blog sembra questa soluzione sia poco considerata. C’è un motivo?
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Gentile dottore, effettivamente il mio interesse è principalmente volto nella costituzione di società a responsabilità limitata odontoiatriche e le spiego brevemente il motivo. L’associazione professionale, trattata in un nostro contributo Studio dentistico associato, è certamente una delle modalità aggregative da valutare ma non risolve una serie di problemi che generalmente non ne consigliano la scelta. Il primo motivo è la rigidità dell’assetto proprietario: cedere una quota di uno studio associato è molto più complesso che la cessione di una quota di s.r.l.. Il secondo motivo è la responsabilità personale per l’attività esercitata: nello studio professionale rimane la responsabilità illimitata mentre per la s.r.l. la responsabilità è limitata. Il terzo motivo è l’aspetto fiscale: i redditi dello studio professionale sono assoggettati ad Irpef mentre i redditi di una srl sono assoggettati ad Ires.
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