Dentista forfettario con quote srl
Sei un dentista consulente e fiscalmente adotti il regime forfettario? Ti hanno proposto di acquistare quote di srl stp o srl odontoiatrica? Come sai, gli aspetti fiscali dei liberi professionisti sono in costante evoluzione ed è importante soffermarci sulle peculiarità di dentista forfettario con quote srl.
E’ molto importante essere affiancati da un commercialista che conosca tutte le novità di legge e accompagni il dentista per tutti gli adempimenti fiscali necessari.
L’argomento che andiamo a trattare è molto tecnico, ma cercheremo di chiarire le idee su ciò che l’ordinamento fiscale consente e su cosa invece non permette. Per eventuali dubbi contattaci o scrivi nei commenti, buona lettura.
Per rispondere alla domanda se un dentista in regime forfettario possa essere anche possessore di quote di srl occorre indagare il comma 57, lettera d) della legge 23 dicembre 2014 n. 190. La norma vieta l’applicazione del regime agevolato ai contribuenti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
La circolare AdE n. 9 del 10 aprile 2019 esplicita in modo molto chiara la compresenza dei fattori che determinano l’applicazione della causa ostativa.
“Pertanto, affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:
1) del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o di associazioni in partecipazione e
2) dell’esercizio da parte delle stesse di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.”
Come hai visto, in assenza delle due condizioni sopra evidenziata, il professionista con partita Iva che partecipa ad una società a responsabilità limitata può adottare il regime forfetario.
Ma cosa significa “controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o di associazioni in partecipazione”? Per la definizione di controllo, diretto e indiretto, secondo l’orientamento ministeriale (circ. 9 del 10 aprile 2019) occorre riferirsi all’articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile. Ai sensi del primo comma sono considerate società controllate:
“1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa”.
Si segnala che la circolare nr. 9 del 10 aprile 2019 e interpello 151/201 ha interpretato in modo molto restrittivo la causa ostativa inerente il controllo ed ha precisato che quest’ultima si applica anche nel caso di partecipazione da parte di un contribuente che possieda al 50 per cento una società a responsabilità limitata.
Vediamo adesso la seconda causa ostativa e dunque cosa significa “esercizio da parte delle stesse di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”? L’esame di questa causa ostativa deve essere svolta in concreto dal contribuente e dalla società a responsabilità limitata controllata, indipendentemente dai codici ATECO 2007 dichiarati, per valutarne la correlazione.
La circolare nr. 9 del 10 aprile 2019 anche in questo ambito precisa che “al fine di individuare parametri di riferimento oggettivi, nell’ipotesi di attività esercitate dalla società a responsabilità limitata appartenenti di fatto alla medesima sezione ATECO di quella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime forfetario, la riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate si riterrà sussistente ogniqualvolta la persona fisica che usufruisce del regime forfetario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla società a responsabilità limitata direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.
In sintesi un dentista titolare di partita Iva in forfettario con codice Ateco 86.23.00 non può essere possessore di quote di controllo della Srl Odontoiatrica (con medesimo codice Ateco 86.23.00) se intende fatturare alla società in suoi servizi mentre, al contrario, il medesimo professionista può tranquillamente essere il possessore di quote di controllo della Srl Odontoiatrica laddove non fatturi alla stessa le proprie prestazioni.
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