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I collaboratori nello studio dentistico Stp

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Gli studi moderni necessitano di collaboratori con particolari specializzazioni professionali con i quali arricchire i servizi offerti ai pazienti. Uno degli argomenti più sentiti dal dentista che decide di trasformare lo studio in stp è essere rassicurato nella possibilità di continuare ad avvalersi dei collaboratori. In questo articolo I collaboratori nello studio dentistico Stp trattiamo dell’argomento e dimostriamo come la società tra professionisti sia lo strumento più adatto alla categoria professionale anche sotto l’aspetto della migliore struttura organizzativa.

Indice

  1. La studio dentistico società tra professionisti ed i collaboratori
  2. Lo studio e i collaboratori
  3. Gli ausiliari ed i sostituti del dentista
  4. Gli ausiliari ed i sostituti della società tra professionisti

La studio dentistico società tra professionisti ed i collaboratori

In Spaziodentista abbiamo molte volte trattato dell’esercizio della professione odontoiatrica in forma di società tra professionisti. I vantaggi della costituzione della stp sono stati descritti qui (👈 clicca per approfondire). In questo contributo desideriamo fare il punto su come lo studio dentistico in forma di stp possa avvalersi di collaboratori.

L’argomento è molto caldo e particolarmente dibattuto in rete.  Il tema dei collaboratori in studio pone la questione se il rapporto fiduciario con il paziente possa essere delegato.

Leggi il nostro articolo e scoprirai che i commenti che spaventano il dentista che intende trasformare il suo studio in stp sono destituiti di fondamento giuridico. Lo studio dentistico in forma di stp può tranquillamente avvalersi di collaboratori.

Come abbiamo sempre sostenuto noi di spaziodentista, lo strumento societario del mondo professionale è la società tra professionisti.

La Stp – spesso nella veste di Srl Stp – è lo strumento che permette ai professionisti di ottenere contemporaneamente i vantaggi della società di capitali ed al medesimo tempo di operare con una società iscritta nella sezione speciale dell’ordine dei medici e odontoiatri.

I collaboratori di uno studio dentistico sono innanzitutto odontoiatri o professionisti come l’Igienista Dentale, ossia professionisti con partita Iva che non possiedono uno studio proprio ma sistematicamente svolgono la propria attività presso terzi.

Lo studio e i collaboratori

I collaboratori dello studio dentistico sono innanzitutto  odontoiatri o  altri professionisti come gli Igienisti Dentali,  che innescano una collaborazione cosiddetta orizzontale nel senso che integrano le specializzazioni professionali del proprietario dello studio. La progressiva specializzazione dei ruoli in ogni ambito lavorativo ha coinvolto lo studio odontoiatrico ed è frequente che il dentista si avvalga dell’aiuto di altri specialisti. I collaboratori sono professionisti con partita Iva che non possiedono uno studio proprio ma sistematicamente svolgono la propria attività presso terzi.

I collaboratori di un dentista sono:

  1. l’igienista dentale che ha una formazione universitaria e deve essere iscritto all’albo nazionale degli Igienisti dentali facente parte dell’ordine TSRM e PSTRP;
  2. L’odontoiatra che ha una laurea specialistica ed è iscritto all’albo dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri;
  3. medico o odontoiatra specialista in medicina estetica;
  4. Altri operatori generalmente iscritti in uno dei 18 albi delle professioni sanitarie dell’ordine TSRM e PSTRP (es. tecnici sanitari di radiologia medica, l’assistente sanitario).

Nel nostro Paese il fenomeno ha raggiunto negli ultimi decenni numeri rilevanti. Tutto ciò è dovuto ad una eccessiva parcellizzazione degli studi professionali i quali preferiscono rapporti con professionisti con partita Iva. Oltre a ciò il fisco italiano incentiva oltremodo il possesso di partita Iva con adozione del regime forfettario.

Gli ausiliari ed i sostituti del dentista

Il rapporto professionale tra professionista e collaboratore prende il nome di contratto d’opera. Con il contratto d’opera una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Il professionista deve eseguire personalmente l’incarico assunto. Il principio della personalità della prestazione professionale ne connota l’infungibilità ossia la inscindibile relazione che deve sussistere tra prestazione erogata e professionista.

Il principio tuttavia non è assoluto e lo stesso codice consente al dentista, sotto la propria direzione e responsabilità, di avvalersi di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione.

La prestazione può dunque essere svolta anche da collaboratori, purché sotto la direzione e il controllo del titolare dello studio, il quale mantiene la direzione e la responsabilità della prestazione dei propri collaboratori.

La giurisprudenza ha da tempo fatto chiarezza sui rapporti che devono sussistere tra cliente, professionista incaricato ed i suoi collaboratori. Una sentenza della Cassazione Civile, anche se datata (Cass. civ. n. 5248/1986) ha precisato che la facoltà per il professionista di servirsi della collaborazione di sostituti o ausiliari non comporta che costoro diventino parti del rapporto di clientela, restando invece la loro attività giuridicamente assorbita da quella del prestatore d’opera che ha concluso il contratto con il cliente.

Dal dettato della Cassazione emergono due tipologie di contratti d’opera professionale: uno tra il committente ed il professionista ed un secondo tra il professionista ed i suoi collaboratori.

La differenza tra ausiliari o sostituti è invece un tema poco dibattuto in dottrina e soprattutto mai definito in giurisprudenza. L’unico aiuto che può dare un minimo di chiarezza alla differenza tra collaboratore ausiliario e sostituto è il significato lessicale secondo il quale ausiliario è colui che espleta funzioni professionali di completamento o di aiuto mentre sostituto è colui che è incaricato di svolgere temporaneamente le funzioni del titolare.

I collaboratori dello studio dentistico sono prevalentemente inquadrabili quali ausiliari in quanto gli stessi espletano funzioni di completamento o di aiuto al professionista. La convinzione per questa tesi sembra trovare supporto dai seguenti presupposti:

  1. le funzioni di collaboratori rientrano a pieno titolo nelle competenze del professionista incaricato;
  2. rimane sempre una direzione nell’esecuzione della prestazione del professionista incaricato.

Non sembra di alcun pregio la tesi che inquadra i collaboratori quali sostituti per il fatto che essi svolgono attività quali professionisti con partita Iva.

Gli ausiliari ed i sostituti della società tra professionisti

Arriviamo ora alla questione dei collaboratori in uno studio dentistico in forma di stp.

La legge istitutiva della stp interviene in merito ai collaboratori dei professionisti con l’articolo 5 del DM 34/2013. Nell’esecuzione dell’incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente.

La norma sulle società tra professionisti ripete pedissequamente quanto l’art. 2232 del codice civile dispone per tutti i professionisti.

A nostro avviso la norma deve essere interpretata con rispetto del suo tenore letterale. Nello studio professionale, i rapporti di collaborazione sono sistematicamente “ausiliari” e non certo di “sostituzione”. Pertanto, fermi i vincoli di informativa ai clienti, anche gli studi in forma di stp possono tranquillamente avvalersi di collaboratori con i modelli di business canonici.

Dottor Simone Berti

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2 risposte a “I collaboratori nello studio dentistico Stp”

  1. Avatar Annamaria Macchi
    Annamaria Macchi

    Gentilissimi, vi contatto per chiedere se stipulare un contratto tra titolarI dello Studio in forma di STP e collaboratori sia solo consigliabile oppure obbligatorio.
    Attendo risposta, grazie.
    Cordialmente, Annamaria Macchi

    1. Avatar Simone Berti

      Gentile Signora Macchi,
      la ringraziamo per la domanda.
      La stipula di un contratto tra titolari dello Studio in forma di STP e collaboratori è consigliabile, ma non obbligatoria.
      Per maggiori informazioni può scrivere una email all’indirizzo info@spaziodentista.it oppure chiamare il numero 0573 364553.

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