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I vantaggi di una S.t.p. odontoiatrica in Toscana

Sei stai leggendo questo articolo di Spaziodentista, sicuramente sei un dentista toscano e ti stai chiedendo se può essere conveniente nel tuo caso procedere alla costituzione di una società. Nel nostro articolo “I vantaggi di una S.t.p. odontoiatrica Toscana” scoprirai i vantaggi della società tra professionisti in Toscana.

Nell’attività di consulenti specializzati sul settore odontoiatrico, noi di Spaziodentista abbiamo sempre tenuto in massima considerazione uno strumento prezioso che il nostro legislatore nazionale ci mette a disposizione: la società tra professionisti.

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I vantaggi di una S.t.p. odontoiatrica in Toscana

Se vuoi sapere tutti i dettagli su cosa sia una società tra professionisti ti invitiamo a leggere Società tra professionisti o S.t.p. .

Indice

I vantaggi della Stp odontoiatrica

Negli ultimi anni il mondo professionale sta scoprendo la società tra professionisti e sempre con più frequenza lo strumento adottato dai professionisti del mercato dentale, un mercato eccessivamente frammentato. Sappi che a marzo 2023 sono state iscritte nel registro delle imprese 1.490 società tra professionisti di assistenza sanitaria con un incremento del 78% rispetto soltanto al marzo 2021. 

Il mondo odontoiatrico è poi ancorato dalla convinzione che l’unico modello societario adottabile sia quello in forma di società di capitali commerciale, dove l’esercizio dell’attività professionale si snatura da studio professionale a struttura sanitaria.

L’interesse nei confronti della s.t.p. sta proprio nel fatto che oggi è possibile esercitare l’attività professionale in forma societario non snaturando la natura di studio professionale.

Quest’ultimo aspetto non è soltanto un formalismo giuridico per esperti in diritto sanitario ma ha ripercussioni operative di notevole interesse. In questi ultimi anni le normative regionali ribadiscono sempre più che l’esercizio dell’attività professionale in forma di s.t.p. possa essere veicolato nell’ambito della disciplina dell’esercizio della professione sanitaria e non, come avviene con la s.r.l. commerciale c.d. odontoiatrica, quale esercizio di struttura sanitaria.

Nel mondo sanitario la distinzione tra esercizio della professione sanitaria con apertura di uno studio medico o odontoiatrico ed esercizio di struttura sanitaria con apertura di ambulatoria è stata disciplinata dal lontanissimo Regio Decreto 1265 del 1934 conosciuto come T.U.LL.SS..

Da allora la legislazione è stata novellata molte volte ma la distinzione tra studio medico ed esercizio di struttura sanitaria è ad oggi valida.

Molti odontoiatri hanno, in passato, confuso questa distinzione che è di promanazione del diritto sanitario con la vecchia, ed ormai superata, l. 1815 del 1939 che vietava l’esercizio dell’attività professionale in forma societaria.

Fino alla introduzione della normativa sulle società tra professionisti,  l’unica modalità per l’esercizio della attività in forma societaria era il salto nel mondo imprenditoriale con l’apertura di una struttura sanitaria.

La SCIA

Anche in Toscana sempre più dentisti prediligono la forma di società tra professionisti” come strumento di esercizio della professione in forma societaria. La differenza tra studio medico – che ripetiamo è esercitabile anche in forma di s.t.p. – e struttura ambulatoriale non è solo un nozionismo giuridico di poco conto ma comporta una serie di conseguenze di natura autorizzatoria.

Oggi ci soffermiamo in particolare sulle disposizioni regionali della regione Toscana.

Prima di trattare la specificità dell’esercizio della professione con la veste di s.t.p. ricordiamo che la L. R. 51/2009 all’articolo 19 dispone che sono soggetti a SCIA l’apertura di studi professionali che effettuano le procedure terapeutiche e diagnostiche di minore invasività o di minor rischio per l’utente individuate da uno specifico regolamento.

La SCIA deve essere presentata presso il SUAP del comune nel cui territorio lo studio professionale ha sede ed è corredata oltre che dalla documentazione e dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio sottoscritte dal professionisti attestanti i requisiti previsti anche da una planimetria, sottoscritta da un tecnico abilitato con indicazione della destinazione d’uso dei locali completa di rapporti aeroilluminanti ed altezza ed una relazione, asseverata da un medico igienista o da un tecnico con esperienza almeno triennale nell’ambito dei processi di sterilizzazione descrittiva delle modalità di sterilizzazione e degli indicatori di processo e di efficacia di cui lo studio si è dotato.

Il Comune può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di realizzazione delle variazioni prevista entro il termine di sessanta giorni dal deposito della SCIA. Un provvedimento di divieto di prosecuzione può in ogni momento essere comminato laddove vi sia falsità o mendacia degli atti e delle relazioni di cui è corredata la SCIA e situazioni che presentano difformità rispetto alle norme previste per la tutela della salute.

Per tutte le attività di verifica il Comune si avvale per la verifica tecnica del gruppo di verifica.

La S.t.p odontoiatrica in Toscana

Molti studi odontoiatrici esercitano la professione ai sensi dell’articolo 19. Ciò significa che i servizi sono conformi al requisito oggettivo di “procedure terapeutiche e diagnostiche di minore invasività o di minor rischio per l’utente. La suddette procedure sono tutte quelle prestazioni indicate con la lettera M nel Catalogo regionale delle prestazioni di cui alla d.g.r. 638/2013 e nei relativi allegati.

La legge regione 51/2009 deve essere letta integrandola con la normazione attuativa del Regolamento 17 novembre 2016 n. 79/R, regolamento più volte oggetto di modifiche tra cui l’importante novella modificativa con il d.p.g.r. 16 settembre 2020 n. 90/R.

La modifica con il d.p.g.r. 90/R ha imposto anche la presentazione di una SCIA a tutti gli odontoiatri .

Il regolamento regionale 79/R all’art. 15bis prevede che soggiacciono a SCIA gli studi associati di altre professioni sanitarie e le società tra professionisti che non richiedono l’accreditamento istituzionale. Per residuo sarebbero soggetti ad autorizzazione gli studi associati di altre professioni sanitarie e le società tra professionisti che richiedessero l’accreditamento istituzionale.

Ciò significa che se lo studio, sia mono professionale che associato o s.t.p. è soggetto a SCIA, di conseguenza non necessita il Direttore Sanitario.

La neutralità della s.t.p. è confermata nelle Frequently Asked Questions – sul sito dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Firenze.

Dove alla domanda assertiva Lo studio associato e la STP, quindi, non vanno intesi come una “strutture sanitarie” segue la seguente risposta “Esatto. Lo studio associato e la STP, sono sempre considerati “studio professionale” in cui prevale l’apporto professionale ed intellettuale dei professionisti associati rispetto ai beni. Per questo motivo, per gli studi associati e le STP valgono le stesse regole degli studi professionali e non quelle delle strutture sanitarie.
Fa eccezione solo il caso di Studio Associato o STP che intenda richiedere l’accreditamento istituzionale. L’accredimento consente la possibilità di erogare prestazioni sanitarie per conto del SSN). In tal caso non è più sufficiente la SCIA e diventa obbligatoria la richiesta di autorizzazione sanitaria, come per le strutture sanitarie”.

Dottor Simone Berti

2 commenti su “I vantaggi di una S.t.p. odontoiatrica in Toscana”

  1. Avrei intenzione di costituire una s.r.l. s.t.p. con i miei due figli che non sono medici (il primo è laureato in economia e commercio e l’altro studia informatica). E’ possibile dare ai figli tutte le quote della s.r.l. e riservare per me soltanto il ruolo di direttore sanitario?

    1. Gentile dottore, facciamo chiarezza. Se vuole esercitare la professione di odontoiatra come società tra professionisti, il numero
      dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei
      professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi
      nelle deliberazioni o decisioni dei soci. In tal senso disciplina l’art. 10 comma 4 lett b)
      della l. 183/2011 (veda anche il nostro articolo https://www.spaziodentista.it/societa-tra-professionisti-o-s-t-p/#la-partecipazione-dei-soci-professionisti-al-capitale-sociale-di-una-societa-tra-professionisti-o-stp). Dopo orientamenti non univoci della giurisprudenza, ad oggi, si può affermare che le maggioranze di 2/3 possono alternativamente essere come numero di soci professionisti o come partecipazione al capitale.

      Nel suo caso ad esempio potrebbe costituire una s.r.l. s.t.p. con Lei quale socio professionista al 67% e due soci non professionista ma semplicemente di capitale con quote rispettivamente del 16,5% ciascuna.

      Altra questione riguarda il direttore sanitario. Come abbiamo precisato nell’articolo in commento, nella regione Toscana vige una normativa aggiornata recentemente che consente, fermi altri requisiti, di poter ovviare alla nomina del direttore sanitario in quanto per le STP valgono le stesse regole degli studi professionali. Il direttore sanitario rimane quindi, per lo meno nella regione Toscana, figura professionale imprescindibile se l’esercizio dell’attività odontoiatrica viene svolta mediante una s.r.l. struttura sanitaria.

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