Il dentista e lo studio locato
Il professionista può costituire una società immobiliare (anche assieme ai familiari) comprando un immobile e concederlo in locazione a lui stesso? Se sei interessato a Il dentista e lo studio locato, ti invitiamo a leggere questo nostro contributo.
In molti casi, il professionista acquista un immobile tramite una società interamente partecipata da lui stesso e/o dal coniuge (o dai figli) che a sua volta la concede al suo studio, mediante la stipula di un contratto di locazione.
Per questa operazione occorre cautela, infatti l’Agenzia delle Entrate ha ricondotto la fattispecie dello studio locato dal professionista al cosiddetto abuso del diritto ossia può contestare al professionista la deduzione del costo per la locazione.
Per abuso del diritto si intende una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto delle norme fiscali, realizzano esclusivamente vantaggi fiscali indebiti.
Il fisco sospetta sulla correttezza del comportamento in quanto l’articolo 54 del TUIR non consente la deducibilità del costo di acquisto degli immobili strumentali, ma consente la deduzione del canone di locazione pagato dal professionista per ottenere la disponibilità dell’immobile.
La norma fiscale consentirebbe, dunque, in linea di massima al professionista di dedurre dalle imposte il canone di locazione e questa operazione rappresenterebbe per il professionista un mezzo per superare la limitazione normativa.
L’Agenzia delle Entrate tuttavia considera la deduzione del canone di locazione un indebito vantaggio fiscale se operata nei termini sopra descritti ossia acquisto dello stesso soggetto finalizzata alla locazione allo studio.
La tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate non è pacifica anzi è stata smentita sia dalla corte di Cassazione, sia dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che dalla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona.
La Commissione Tributaria di Ancona con la sentenza numero 1736 del 2016 ha stabilito che non costituisce abuso del diritto la deduzione dei canoni di locazione relativi allo studio professionale anche nel caso in cui il contratto di locazione dell’immobile sia stato stipulato con una società proprietaria dei locali di cui il socio risulta essere proprietario od essere socio di maggioranza.
Sull’indebito vantaggio fiscale raggiunto dal professionista, si è espressa anche la Commissione Tributaria di Bolzano in cui afferma che è legittimo l’acquisto dell’immobile da parte dei liberi professionisti facenti parte di un’associazione professionale attraverso una società di capitali da costoro percepita, che poi lo conceda in locazione all’associazione professionale di cui questi fanno parte.
In conclusione, sebbene occorre molta prudenza all’operazione indicata sul tema trattato vi sono diverse sentenze a favore del contribuente le quali non riconducono la fattispecie dello studio locato ad un indebito vantaggio fiscale conseguito dal professionista, e nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate a seguito di un controllo contestasse l’abuso del diritto, il professionista potrebbe avrebbe buoni margini di difesa in presenza di valide ragioni fiscali in grado di giustificare l’utilizzo del bene immobile mediante un contratto di locazione.
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