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Iva e medicina estetica nello studio odontoiatrico

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Gli aspetti fiscali della medicina estetica fanno molto discutere i tributaristi in quanto la normativa è complessa e pochi sono i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Con il nostro “Iva e medicina estetica nello studio odontoiatrico” trattiamo l’argomento. L’articolo prende spunto dalla domanda di un nostro gentile lettore, il quale ci ha chiesto come deve comportarsi dal punto di vista fiscale quando eroga un servizio di pura estetica, c.d. senza finalità terapeutica.

Indice

Iva e prestazioni di medicina estetica nello studio odontoiatrico

Da alcuni mesi l’argomento Iva e medicina estetica in odontoiatria è molto caldo.

Come abbiamo scritto nel nostro articolo “Medicina estetica in odontoiatria” (👈 clicca per leggerlo) la legge 34 del maggio 2023 permette ai medici odontoiatri di esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso.

La formula legislativa è chiara: la medicina estetica del volto rientra a pieno titolo nell’Odontoiatria. Vediamo adesso la norma fiscale.
Il c.d. decreto Anticipi – Dl 145/2023  all’articolo 4 quater ha previsto un regime Iva condizionato per le prestazioni di chirurgia estetica.  Dal 17 dicembre 2023 l’esenzione Iva ex articolo 10, primo comma, numero 18) decreto Iva si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona “volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica”.

La domanda del lettore: come comportarsi nello studio odontoiatrico

Vediamo adesso la domanda del nostro lettore.

“Sono un medico odontoiatra, emetto fatture sanitarie esenti art. 10 in maniera cartacea inviandole al sistema tessera sanitaria (Sts). Erogo anche prestazioni di medicina estetica ambulatoriali, effettuando prestazioni come punture di filler alle labbra oltre ad altre prestazioni similari non rientranti nel campo della chirurgia estetica.  Il fiscalista mi consiglia di emettere le fatture di medicina estetica con Iva al 22%, mentre le fatture per l’attività di odontoiatra esenti art. 10. Inoltre mi consiglia  di emettere fatture cartacee per entrambe le tipologie di prestazioni inviando al Sts solo quelle per l’attività di odontoiatra emesse ai sensi dell’articolo 10 con codice tipologia di spesa SP, escludendo quindi quelle di medicina estetica. Le fatture cartacee di medicina estetica non dovrebbero essere inviate anch’esse al Sts con codice IC?”

Lettore del blog di Spaziodentista

Prestazioni di medicina estetica senza finalità terapeutica con iva 22%

Rispondiamo al gentile lettore del nostro blog con l’avvertenza che la novità fiscale in materia è recente, e ad oggi non si riscontrano interventi amministrativi da parte dell’AdE.

Le prestazioni di medicina estetica, che non hanno una finalità terapeutica ma solo cosmetica, devono essere documentate con fattura elettronica.
Dal momento che siamo fuori dal mondo dell’assistenza sanitaria, queste fatture non devono essere trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria.
L’articolo 4-ter, comma 1, del Dl 145/2023 stabilisce che l’esenzione Iva, prevista dall’articolo 10, comma 1, numero 18 del decreto Iva «si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psicofisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica». La norma subordina l’esenzione Iva alla natura sanitaria della prestazione, vincolando la prova al rilascio di un’attestazione medica che certifica la finalità terapeutica. Se la finalità terapeutica non sussiste, la prestazione si sostanzia in una mera attività cosmetica, con obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, di conseguenza non opera l’obbligo di invio al sistema tessera sanitaria. 

Il divieto di fattura elettronica riguarda esclusivamente le fatture i cui dati sono trasmessi al sistema tessere sanitaria (articolo 10-bis del Dl 119/2018, prorogato da ultimo dall’articolo 3, comma 3, del Dl 215/2023) e quelle riferite a alle prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche, indipendentemente dal fatto che il soggetto sia o meno obbligato a trasmettere i dati al sistema tessera sanitaria (articolo 9-bis, comma 2, del Dl 135/2018 e risposte a interpello 78/E/2019 e 103/E/2019).

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2 risposte a “Iva e medicina estetica nello studio odontoiatrico”

  1. Avatar Marco
    Marco

    Sono un odontoiatra iscritto all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri. Il mio codice ateco è 86.23.00. Ho conseguito anche l’abilitazione per lo svolgimento di attività estetica, e viste le nuove normative vorrei implementare i servizi di medicina estetica. Ho un dubbio fiscale: devo aggiungere al mio attuale codice ateco, il codice 86.22.06 Centri di medicina estetica?

    1. Avatar Simone Berti

      Egregio dottore, come ho scritto nell’articolo del blog Medicina estetica in odontoiatria lei giustamente sta meditando le possibilità offerte al mercato dei dentisti dalla legge 34 del 2023. A mio parere Lei non deve comunicare alcunché all’Agenzia delle Entrate in merito alla svolgimento di prestazioni professionali di medicina estetica, in quanto tale attività è consentita negli studi odontoiatrici laddove possa completare ed assicurare il benessere complessivo del paziente, non solo in ambito funzionale, ma anche secondo altri aspetti, quale ad esempio quello psicologico.

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