Iva nella medicina estetica
L’argomento Iva nella medicina estetica è molto sentito dalla categoria dei chirurghi estetici ma anche dai medici odontoiatri che dal maggio 2023, L. 34/23, possono esercitare la medicina estetica nel volto dei pazienti.
Oggi con questo articolo Iva nella medicina estetica, approfondiamo le questioni fiscali.
Indice
- Le prestazioni dei chirurghi estetici
- La nozione di prestazioni mediche
- Iva in medicina estetica: il punto dei giudici
- Chirurgia e medicina estetica per Iva due mondi che comunicano
- L’attestazione medica
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Vediamo subito cosa dispone la legge. Il c.d. decreto Anticipi – Dl 145/2023 all’articolo 4 quater ha previsto un regime Iva condizionato per le prestazioni di chirurgia estetica.
Dal 17 dicembre 2023 l’esenzione Iva – articolo 10, primo comma, numero 18) decreto Iva – si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona “volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica”.
Le prestazioni dei chirurghi estetici
Prima di entrare nello specifico sappi che l’Iva è un tributo unionale, ovvero le disposizioni nazionali devono essere coerenti con il quadro legislativo europeo.
A livello unionale l’articolo 132, comma 1, lettera c) della Direttiva 2006/112 dispone l’esenzione per “le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato”. La norma dà un indirizzo generale agli Stati membri ma lascia alle singole normative nazionali la libertà di definire cosa si debba intendere per “prestazione medica”.
Nel nostro Paese la norma di riferimento è l’articolo 10, comma 1, n. 18 Dpr 633/1972 , secondo la quale “sono esenti dall’imposta (…) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’articolo 99 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del ministro della Sanità, di concerto con il ministro delle Finanze”.
Con riferimento alle prestazioni di chirurgia estetica l’Agenzia delle Entrate, già con la circolare 4/E/2005 del 28 gennaio 2005 aveva precisato che “le prestazioni mediche di chirurgia estetica sono esenti da Iva in quanto sono ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona. Si tratta di interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (per esempio, malattie tumorali, incidenti stradali, incendi ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone”.
La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e dei Chirurghi – Fnomceo ha letto l’orientamento ministeriale nel senso che “le prestazioni di medicina estetica sono esenti iva in quanto connesse al benessere psico-fisico del soggetto e quindi alla tutela della persona”.
La nozione di prestazioni mediche
Tentiamo adesso di legge organicamente le norme. Come anticipato dobbiamo partire dall’indirizzo unionale. La Corte di Giustizia Ue ha statuito che la norma non esenta l’insieme delle prestazioni che possono essere effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche, ma solo le “prestazioni mediche”, che sono un evidente sottoinsieme a quelle rese nell’ambito professionale.
Il punto è importante. In diritto tributario le norme che costituiscono una deroga a principi generali, come l’esenzione Iva, devono essere lette in modo restrittivo.
La Corte di Giustizia europea (sentenza 10 settembre 2002, causa C-141/00, 11 gennaio 2001, causa C-76/99, 14 settembre 2020, causa 384) ha chiarito “che tale nozione (le prestazioni mediche) non si presta ad un’interpretazione che includa interventi medici diretti ad uno scopo diverso da quello della diagnosi, della cura e, nella misura possibile, della guarigione di malattie o di problemi di salute”. Sono prestazioni mediche anche quelle effettuate ai fini di prevenzione.
Parole chiare sono anche quelle della sentenza Cgce del 21 marzo 2013, causa C-91/12 PFC Clinic AB in merito all’articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), Dir. 2006/112/CE:
“prestazioni di servizi consistenti in operazioni di chirurgia estetica e in trattamenti di carattere estetico, rientrano nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche», ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), qualora tali prestazioni abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone;
le semplici convinzioni soggettive che sorgono nella mente della persona che si sottopone a un intervento di carattere estetico in merito ad esso non sono, di per sé, determinanti ai fini della valutazione della questione se tale intervento abbia scopo terapeutico;
sentenza Cgce del 21 marzo 2013, causa C-91/12 PFC Clinic AB
le circostanze che prestazioni siano fornite o effettuate da un appartenente al corpo medico abilitato, oppure che lo scopo di tali prestazioni sia determinato da un professionista siffatto, sono idonee a influire sulla valutazione della questione se gli interventi rientrano nelle nozioni di «cure mediche» o di «prestazioni mediche [alla persona]».
Per le fonti unionali, la distinzione cruciale per l’applicazione dell’esenzione Iva è tra trattamenti a scopo terapeutico e quelli e scopo estetico.
Lo stesso indirizzo è quello del Comitato Iva. Nel 2011 questo organismo ha qualificato “cure mediche” quelle effettuate per uno scopo terapeutico anche di natura psicologica. Ancora il 22 novembre 2021 ha chiarito che quando un intervento è intrapreso solo per scopi cosmetici non può essere qualificato come intervento medico.
Tiriamo le fila. Ai fini Iva sono operazioni di chirurgia estetica tutti i trattamenti di carattere estetico se hanno lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone. Le prestazioni devono essere effettuate da personale medico qualificato, a nulla rilevano le semplici convinzioni soggettive della persona che si sottopone a tali prestazioni.
Iva in medicina estetica: il punto dei giudici
Negli ultimi anni si è assistito ad una escalation di contenziosi tra Agenzia delle Entrate e contribuenti in materia di Iva in medicina estetica.
La giurisprudenza tributaria deve essere letta alla luce delle novità presenti dal 17 dicembre 2023.
In passato il vero nodo probatorio verteva sulla dimostrazione da parte del medico della “prestazioni medica” e non in “prestazione meramente cosmetica”.
Vi sono pronunce più inclini alle ragioni del contribuente (Ctp di Ravenna) ed altre più rigide (Ctr Emilia Romagna, Cass. n. 27947/21).
La Ctp di Ravenna che sentenza dell’8 gennaio 2018, n. 9/1/2018 ha sostenuto che “i trattamenti di medicina estetica e di chirurgia estetica, rientrano nel campo dei trattamenti medici, rivolti a curare patologie che possono essere non solo di natura fisica, ma anche psichica, poiché ben possono essere tesi al conseguimento dello stato di benessere del paziente e tali trattamenti sono riservati all’esercizio della professione sanitaria di medico”.
La Ctr dell’Emilia Romagna, con la sentenza del 2 ottobre, n. 2328/12/18 ha escluso il regime di esenzione quando “non è in gioco la salute fisica o psichica, ma solo una personale esigenza estetica”, intesa come il semplice desiderio di migliorare il proprio aspetto. Lo stesso giudice ritiene che “il medico può senz’altro ritenere che una prestazione abbia carattere terapeutico e non semplicemente estetico, ma di ciò deve poi offrire giustificazione, fondata su elementi obiettivi”, chiarendo in cosa è consistito il trattamento e perché lo si poteva considerare terapeutico.
Dello stesso tenore la sentenza del 13 ottobre 2021, n. 27947 in cui la Corte ribadiva che l’onere di provare la destinazione dei trattamenti di chirurgia estetica alla diagnosi, alla cura o alla guarigione di malattie o problemi di salute o alla tutela, al mantenimento e al ristabilimento della salute delle persone fosse a carico del sanitario che esegue le relative prestazioni.
Chirurgia e medicina estetica per Iva due mondi che comunicano
Abbiamo visto sopra come in questi anni la giurisprudenza abbia sollevato obiezioni all’esenzione Iva per i trattamenti che esulano le prestazioni mediche.
L’articolo 4-quater del decreto Anticipi entrato in vigore nel dicembre 2023 aveva l’intento di recepire l’orientamento europeo in tema di esenzione Iva.
Invece ha creato, se possibile, ulteriore confusione al tema.
La nuova disposizione tratta espressamente di prestazioni in chirurgia estetica, e non anche quelle di medicina estetica.
Considerato che le norme sull’esenzione dall’Iva vanno interpretate restrittivamente, si potrebbe ritenere che le mere prestazioni di medicina estetica estranee alla nozione di intervento chirurgico non beneficiano dell’esenzione. In realtà la ricostruzione di fonte unionale ci porta a concludere che il legislatore italiano abbia utilizzato un termine improprio “chirurgia” e dunque la ratio della norma sia di includere tutti i trattamenti di medicina estetica nell’alveo dell’articolo 10 del decreto Iva “volti a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica”.
L’attestazione medica
Se l’interpretazione sopra offerta sarà avallata da prassi amministrativa e giurisprudenza la vera novità introdotta nel dicembre 2023 è da individuare nel richiamo ad una attestazione medica quale condizione per l’applicazione dell’esenzione dell’Iva.
Nel corso di Speciale Telefisco 2024, è stato chiarito che l’attestazione medica può essere rilasciata dallo stesso medico che si occupa delle prestazioni citate.
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2 risposte a “Iva nella medicina estetica”
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Giulietta.
Salve ma il contribuente come deve fare per dimostrare le finalità terapeutiche della prestazione di chirurgia estetica?
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Buongiorno, grazie per il commento.
Il fatto che una prestazione sia effettuata da un medico non garantisce che essa si qualifichi come di diagnosi, cura e/o riabilitazione. La finalità terapeutica deve essere dimostrata da un’apposita attestazione medica che può essere redatta dallo stesso medico che eseguirà l’atto chirurgico. Non esiste un format specifico da seguire, tuttavia è indispensabile che il paziente sia identificato in modo certo, la descrizione dell’atto chirurgico e le finalità terapeutiche. Tutto questo deve essere supportato da apposita documentazione medica di riferimento. Infine, l’attestazione dovrà fare riferimento alla normativa in tema di esenzione IVA.
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