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La crisi della Srl odontoiatrica

Questo è il primo di una serie di articoli sulla crisi dello studio. In questo articolo il dentista potrà trovare gli opportuni consigli nei casi in cui l’attività professionale non dia i risultati sperati ma anzi sia fonte di preoccupazione. Le vicende finanziarie ed economiche sono importanti e non devono essere trascurate con atteggiamenti fatalistici. Oggi parliamo di La crisi della srl odontoiatrica.

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Questo articolo si rivolge esclusivamente alle società odontoiatriche, mentre rimandiamo ad altri nostri contributi per la crisi dello studio della società tra professionisti e dello studio monoprofessionale.

Se hai una srl odontoiatrica devi conoscere gli indirizzi del legislatore in merito agli adeguati assetti organizzativi della struttura sanitaria in quanto i precetti del legislatore sono l’architrave per una corretta gestione della tua società ma soprattutto indicano gli alert più significativi per gestire tempestivamente la crisi della srl odontoiatrica.

Indice

Il dovere dell’adeguato assetto organizzativo della struttura sanitaria

La qualità dell’organizzazione di una struttura sanitaria si misura nella capacità di monitorare i sentori della crisi dell’impresa.

Come per tutti gli imprenditoriali anche per lo studio dentistico organizzato con modelli societari si applicano i doveri disciplinati dall’art. 2086 del codice civile. Secondo questo articolo laddove si disciplina il dovere dell’imprenditore, quest’ultimo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

L’imprenditore inoltre ha il dovere di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

I termini utilizzati dal codice sono molto tecnici tuttavia risulta chiaro l’intento del legislatore a spronare l’imprenditore ha fornirsi di approfonditi strumenti di controllo di gestione per avere degli alert anticipatori della crisi d’impresa.

I doveri di una rilevazione anticipatoria degli effetti della crisi emergono anche dall’articolo 3 del codice delle crisi il quale, in modo ancora più stringente, rileva che l’imprenditore deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative.

Come vedi l’articolo 2086 del codice civile nonché l’articolo 3 del codice della crisi precisano i doveri dell’imprenditore anche sanitario nello strutturare un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Ma cosa significa nei fatti? In estrema sintesi i tre assetti dovranno essere in grado di fornire gli alert circa la prevenzione, l’emersione e la risoluzione della crisi d’impresa.  La giurisprudenza in merito ha iniziato a dare i contorni precisi degli “adeguati assetti” ed in particolare si possono menzionare quali alert di mancata adeguatezza degli assetti organizzativi:

  • Un organigramma assente o non aggiornato
  • l’assenza di un mansionario
  • l’assenza di un sistema di monitoraggio
  • la mancanza di un budget di tesoreria
  • la mancanza di un budget economico
  • la mancata redazione di un piano industriale

Il budget quale strumento essenziale

Gli alert degli “adeguati assetti” devono essere presenti in relazione alla natura ed alle dimensioni dell’impresa e tutti sanno che una srl odontoiatrica di medio piccole dimensioni non utilizza strumenti contabili particolari.

La dottrina aziendalistica è comunque concorde nel ritenere che qualunque imprenditore non possa prescindere dal budget, quale strumento principe per la programmazione della gestione aziendale.

Il processo di budgeting mira a fare in modo che:

  • l’attività di produzione dei servizi professionali sia coordinata con i momenti di erogazione dei servizi professionali
  • gli assetti organizzativi siano calibrati in base alle richieste del mercato

Il processo di formazione del budget è un processo iterativo e generalmente è strutturato nei seguenti sei step:

  • la formulazione degli obiettivi della struttura sanitaria in termini economici e finanziari;
  • lo svolgimento delle attività da eseguire
  • confronto almeno trimestrale dei risultati conseguiti con gli obiettivi
  • analisi degli scostamenti
  • conferma oppure rivisitazione degli obiettivi fissati in precedenza
  • eventuali azioni correttive

L’emersione della crisi della srl odontoiatrica

Una volta esaminato gli strumenti che devono consentire una tempestiva emersione della crisi, vediamo come quest’ultima deve essere gestita.

Innanzitutto, una domanda non retorica: chi si deve occupare per l’emersione della crisi? L’imprenditore od il professionista dell’impresa?  E’ noto infatti come l’imprenditori deleghi ai professionisti fiscali e contabili qualsiasi responsabilità di reporting della propria attività ma questo comportamento cosi radicato nella piccola imprenditoria italiana sembra debba essere rimosso nel vie più immediate. L’autoanalisi dell’impresa non deve essere effettuata dal professionista ma direttamente dall’imprenditore. Se possiedi una srl odontoiatrica sappi che sei tenuto al rispetto degli adeguati assetti organizzativi e non devi delegare i professionisti di riferimento in merito al verificarsi degli alert c.d. pre-crisi. Il legislatore ripetiamo ti impone, quale imprenditore di una struttura sanitaria, di strutturare un’attività che consenta tempestivamente l’emersione della crisi d’impresa. In particolare, ai sensi dell’art. 3 del codice della crisi, dovrai, ovviamente mediante l’ausilio dei tuoi professionisti, svolgere sistematicamente un’attività atta a:

  • rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale
  • verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi
  • ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il testo pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento come delineate all’articolo 13 del codice della crisi.

Ancora il codice della crisi elenca segnali incontrovertibili di emersione della crisi:

  • l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni
  • l’esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
  • l’esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;
  • l’esistenza di una o più delle esposizioni debitorie provenienti da segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (Inail, Inps, Agenzia delle Entrate).

Il decreto ministeriale 28 settembre 2021 ha previsto inoltre un test pratico per la verifica della perseguibilità del risanamento. Il test è volto a consentire una valutazione preliminare della complessità del risanamento attraverso il rapporto tra entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio.

In particolare, per svolgere un test preliminare di ragionevole perseguibilità del risanamento, senza ancora disporre di un piano d’impresa, ti puoi limitare ad esaminare l’indebitamento ed i dati dell’andamento economico attuale, depurando quest’ultimo da eventi non ricorrenti (ad esempio effetti del lockdown, contributi straordinari conseguiti, perdite non ricorrenti, ecc..).

Le esposizioni debitorie nei confronti dei creditori pubblici qualificati

Per creditori pubblici qualificati devono intendersi Inail, Inps, Agenzia delle Entrate. Vediamo quando le esposizioni debitorie innescano gli alert della procedura in esame.

Per l’INPS, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

  1. per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000;
  2. per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000
  3. per l’INAIL l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000
  4. per l’Agenzia delle Entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’Iva, risutante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’art. 21-bis del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 conv. con mod. l. 30 luglio 2010 n. 122 superiore all’importo di euro 5.000 e comunque, non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente; la segnalazione è in ogni caso inviata se il debito è superiore all’importo di euro 20.000

Il sopraggiungere della crisi

Ma cosa si intende per crisi aziendale? Per l’art. 2 del codice il concetto di crisi è lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.

L’imprenditore in stato di crisi deve gestire l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico- finanziaria dell’attività. 

In sostanza la crisi è uno stato del debitore con evidenti alert rossi accesi ma che non hanno i crisi di una irreversibilità, pertanto:

  • la crisi è situazione reversibile
  • l’insolvenza non è il suo esito necessario
  • la situazione di crisi può (quindi, deve) ammettersi anche quando la continuità aziendale non sia ancora perduta.

Si tende a distinguere il concetto di crisi da quello di insolvenza prospettica.

Mentre la crisi è una sussistenza di variabili plausibili in grado di determinare piani finanziari alternativi, l’insolvenza prospettica è l’insussistenza di variabili plausibili alternative ai fini della elaborazione del piano prospettico dei flussi di cassa.

Rimaniamo nel caso di rilevazione della crisi. L’imprenditore che rileva la crisi deve attivarsi senza indugio

  • per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento
  • per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale

La composizione negoziata

Il legislatore della crisi ha procedimentalizzato la gestione della crisi in via amministrativa prima che concorsuale: questa è la composizione negoziata della crisi.

Innanzitutto l’ente camerale ospita mediante una piattaforma – www.composizionenegoziata.camcom.it – il procedimento e nomina un esperto.

La composizione ha delle caratteristiche incentivanti ed è volontario ma certamente può rappresentare un aiuto anche quando lo stock del debito è nei confronti di soggetti pubblici qualificati. Altro vantaggio è che l’imprenditore può proseguire la sua attività ordinaria imprenditoriale.

Lo strumento prevede inoltre una sorta di protezione durante l’iter e altri incentivi.

L’insolvenza della srl odontoiatrica

Se la crisi dell’imprenditore è una situazione con alert accessi pur sempre reversibile, diversa e più profonda è la patologia dell’impresa in insolvenza. Ai sensi dell’art. 2, comma 2 l.f. lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

In sostanza le caratteristiche dell’insolvenza sono:

  • il carattere strutturale della condizione
  • la rilevanza della condizione di fronte alla generalità dei creditori;
  • la rilevanza delle modalità di adempimento;
  • la rilevanza della valutazione prospettica.

Dottor Simone Berti

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