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Lo statuto della srl stp odontoiatrica

Sul tema srl stp in rete si leggono molte inesattezze. Se ritieni che l’esperienza sul campo di dottori commercialisti  possa aggiungere elementi di valutazione per i tuoi intenti di costituzione di una srl stp leggi il nostro contributo introduttivo all’argomento Lo statuto della srl stp odontoiatrica.

Intanto rimarchiamo le differenze tra una società tra professionisti ed una associazione. Le società tra Professioni – STP – sono a tutti gli effetti l’equivalente delle società commerciali con il solo distinguo che sono costituite, totalmente o prevalentemente, da Professionisti iscritti a diversi Albi Professionali, mentre gli studi associati sono delle associazioni tra professionisti legittimati da una legislazione antecedente alla seconda guerra mondiale.

Entriamo più nel dettaglio. Le Srl STP potranno avere soci non  professionisti e dunque non iscritti a nessun albo professionale, nella misura residuale di 1/3, con la condizione imprescindibile che gli stessi prestino esclusivamente prestazioni tecniche o per finalità di investimento. Per esempio se costituisci una srl stp con capitale sociale di euro 100.000, i soci professionisti devono possedere quote sociale pari ad almeno 66.667 euro.

Ma quali sono le differenze sostanziali tra esercitare la professione individualmente o con una srl stp? In breve, l’esercizio della professione in forma societaria permette di intestare tutti gli aspetti gestionali, fiscali e burocratici in capo alla società e non alla tua persona. Vuoi un esempio? Il mandato professionale con i clienti troverà quale controparte la tua società. 

Fatte le premesse di cosa significa operare con una srl stp, entriamo adesso nei particolari ed analizziamo lo statuto della srl stp. Non sai cosa sia una statuto? Lo statuto è il documento ufficiale che disciplina il funzionamento degli organi sociali. Nello statuto troverai, ad esempio, il funzionamento dell’organo amministrativo od ancora dell’assemblea dei soci od ancora le regole di recesso dei soci.

Con questo contributo – seppur brevemente –  noi ci soffermeremo sui punti più significativi della normativa di riferimento delle società tra professionisti.

La Legge 183/2011 prevede all’art. 10 – comma IV, che: “Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda: a) «l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci»; b) «l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti a ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni»; c) «criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; che la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente»; c bis) «la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale»; d) «le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con

provvedimento definitivo».

Sappiamo quanto sia fastidioso leggere una norma ma tra tutti i punti dell’art. 10  ti consigliamo di rileggere il punto c) secondo il quale l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società da parte del cliente deve essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla legge. In sostanza, il mandato professionale è sempre tra società e cliente ma l’esecuzione materiale dell’incaricato deve essere eseguito sempre da un socio con i requisiti di legge occorrenti.

Per quanto riguarda la denominazione sociale, l’articolo 10 – comma V – prevede che: «la denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti».  Ciò significa che alla società potrà essere data qualsiasi denominazione purché sia contenuta l’indicazione di società tra professionisti.

Altro aspetto che merita essere trattato riguarda l’obbligo della polizza assicurativa.

Anche per le Srl STP è previsto l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale.

Non è specificato se la polizza stipulata dalla STP possa essere di per sé sufficiente a coprire tutti i professionisti che vi operano oppure se gli stessi debbano dotarsi di una propria assicurazione.

Noi di spaziodentista consigliamo sempre una copertura più estesa che assicuri dunque sia la società che i soci professionisti.

Altra condizione imprescindibile riguarda l’iscrizione della Srl STP nella sezione speciale tenuta dall’albo professionale a cui appartengono i soci Professionisti.

Nel caso di società multidisciplinare queste devono essere iscritte presso l’albo relativo all’attività individuata come prevalente nello stato/atto costitutivo.

Come vedi gli aspetti da valutare attentamente prima della costituzione di una società tra professionisti sono molteplici. Uno statuto ben fatto è una garanzia per esercitare la propria attività professionale con serenità. Se hai dubbi o necessiti consigli chiedi una call-zoom ai nostri esperti di Spaziodentista nella sezione contatti.

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2 commenti su “Lo statuto della srl stp odontoiatrica”

  1. luca lombardo

    Si può concludere che nelle Srl STP solo i soci possano svolgere attività odontoiatriche e non ci possano essere consulenti?

    1. Gentile Luca, la domanda che mi pone è sicuramente una delle più gettonate per i dentisti che si apprestano alla valutazione del conferimento del proprio studio in società tra professionisti.

      Alcuni commenti in rete hanno, mi consenta il termine forte, fatto “terrorismo” sulla impossibilità di una società tra professionisti odontoiatrica nell’avere consulenti. Noi non siamo di questo avviso, e spiego il motivo. La legge istitutiva della stp interviene in merito ai collaboratori dei soci professionisti con l’articolo 5 del DM 34/2013.

      Nell’esecuzione dell’incarico ricevuto, dispone la norma, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti.

      Questa norma, secondo il mio pensiero, non è tesa a vietare ogni tipo di collaborazione ma ribadisce pedissequamente l’articolo 2232 c.c. rubricato “Esecuzione dell’opera” valido per tutti i professionisti.

      La norma codicistica dispone “Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto. Può tuttavia valer, sotto la propria direzione e responsabilità, dei sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibili con l’oggetto della prestazione”.

      La ratio delle due norme, l’articolo 5 dm 34/2013 per le s.t.p. e l’articolo 2232 c.c. per tutte le professioni intellettuali, è l’applicazione di un principio cardine del mondo professionale: la personalizzazione della prestazione.

      La mia opinione, al momento senza giurisprudenza avversa, è che per la collaborazione di ausiliari od in casi particolari di sostituti sia modalità organizzativa ineccepibile per ogni professionista, sia individuale che s.t.p.

      Nessuno ha mai dubitato che un dentista monoprofessionale possa avvalersi di collaboratori ausiliari quale l’ortodontista, l’igienista dentale, l’implantologo. Altrettanto nessuno dovrebbe dubitato che una società tra professionisti odontoiatrica possa avvalersi dei medesimi collaboratori.

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