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Riscossione accentrata dei compensi nella Stp

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Nell’articolo di oggi vorrei parlare di Riscossione accentrata dei compensi nella Stp, in quanto la settimana scorsa, un cliente titolare di uno studio odontoiatrico mi ha chiamato, un po’ preoccupato. Con tono allarmato mi ha chiesto:
“Scusa Simone, se trasformo lo studio in una S.r.l. S.t.p., dovrò anche gestire gli obblighi della normativa sulla riscossione accentrata dei compensi?”
Ho ascoltato con attenzione e gli ho chiesto:
“Secondo te, dove scatta l’obbligo della riscossione accentrata? Per esempio, quando paghi l’igienista o l’ortodontista?”
La sua risposta è stata immediata:
“Beh, certo, ogni volta che pago un collaboratore professionista.”
E qui l’ho rassicurato:
“Non è così!”

Se anche tu hai dubbi simili, chiarisco subito la questione: trasformare uno studio individuale in una S.r.l. S.t.p. non cambia nulla in termini di applicazione della normativa sulla riscossione accentrata dei compensi. Vediamo insieme perché.

Indice

Cos’è la riscossione accentrata dei compensi

La normativa sulla riscossione accentrata è stata introdotta con i commi da 38 a 42 dell’articolo unico della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (la finanziaria del 2007). Dal 1° marzo 2007, le strutture sanitarie private sono obbligate a riscuotere e gestire in modo centralizzato i compensi per le attività di lavoro autonomo medico e paramedico.

L’obiettivo?
Favorire la tracciabilità e la trasparenza dei pagamenti.

A chi si applica la riscossione accentrata dei compensi nella Stp?

La riscossione accentrata riguarda i compensi per le attività mediche e paramediche svolte all’interno di strutture sanitarie private. Queste strutture hanno l’obbligo di:

  1. incassare il compenso in nome e per conto del professionista;
  2. riversarlo direttamente al professionista stesso.

Quindi, se gestisci uno studio odontoiatrico – sia esso individuale, associato o organizzato come società tra professionisti – rientri nella definizione di “struttura sanitaria privata”.

La normativa si applica quindi a tutte le prestazioni svolte in rapporto diretto tra il paziente e il professionista.

Quando NON si applica?

La normativa della riscossione accentrata dei compensi non si applica se:

  • sei una S.r.l. S.t.p.: in questo caso, come chiarito nella risposta n. 136 del 20 maggio 2020, la società adotta il regime di reddito d’impresa e non quello di lavoro autonomo;
  • la struttura sanitaria è parte attiva del rapporto contrattuale con il paziente, occupandosi direttamente dell’organizzazione dei servizi medici.

Come funziona la riscossione accentrata dei compensi nella Stp

Quando si applica, la struttura sanitaria funge da intermediario tra il paziente e il professionista. Questo significa che:

  1. il professionista emette la fattura direttamente al paziente;
  2. il paziente paga alla struttura sanitaria, che incassa in nome e per conto del professionista;
  3. la struttura registra il pagamento e riversa l’importo al professionista, rilasciando una quietanza al paziente.

Per i pagamenti superiori a 77,47 euro, è prevista l’applicazione di un’imposta di bollo pari a 1,81 euro, che resta a carico del professionista.

Gli obblighi di registrazione per la struttura sanitaria

La struttura sanitaria deve annotare ogni operazione di riscossione nelle proprie scritture contabili o in un registro separato, indicando:

  • la data del pagamento e gli estremi della fattura;
  • le generalità e il codice fiscale del professionista;
  • l’importo riscosso;
  • le modalità di pagamento (contante, assegno, bonifico, ecc.).

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