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Sistema Tessera Sanitaria: invio spese entro il 30 settembre

Sistema Tessera Sanitaria: invio spese entro il 30 settembre

Per coloro che  seguono gli aspetti amministrativi dello studio consigliamo di mettere un post ben in evidenza al mese di settembre con scritto “Spese sanitarie del primo semestre 2023 da inviare entro il 30 settembre”. Attenzione al rispetto dei termini ed alla correttezza dei dati perché è noto come nel mondo del fisco le sanzioni per errori e omissioni siano pesanti.

Indice

La scadenza del 30 settembre 2023 è stata disposta dal RGS di proroga DM 27/12/2022 il quale ha confermato che i documenti attestanti il pagamento di spese sanitarie relative all’anno 2023 dovrà svolgersi su base semestrale.

Se per il primo trimestre la scadenza è il 30 settembre 2023 per il secondo trimestre la scadenza è il 31 gennaio 2024.

Chi deve comunicare i dati al Sistema Tessera Sanitaria

I soggetti che sono tenuti all’invio dei dati di spesa  sanitaria al sistema Tessera Sanitaria sono i seguenti:

  • strutture sanitarie private accreditate al Ssn e quelle autorizzate, ancorché non accreditate (es. strutture odontoiatriche non convenzionati);
  • strutture sanitarie pubbliche;
  • parafarmacie e farmacie;
  • odontoiatri e medici chirurghi;
  • professionisti sanitari;
  • biologi;
  • ottici con codice attività Ateco 2007 47.78.20;
  • iscritti ai nuovi albi professionali di cui al Dm Salute 13 marzo 2008;
  • professionisti iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento istituiti con Dm Salute 9 agosto 2019;
  • veterinari e grossisti autorizzati alla vendita al pubblico di medicinali veterinari (ai sensi dell’art. 70 Dlgs 193/2006).

Per quanto riguarda il settore odontoiatrico possiamo dunque affermare che non sfugge nessuno dall’obbligo della comunicazione dei dati sanitari al STS sia che il professionista eserciti con studio individuale che con società.

Come accedere al Sistema Tessera Sanitaria

I dati della spesa sanitaria possono essere trasmessi utilizzando tre canali alternativi:

  • data entry della singola spesa sul sito www.sistemats.it
  • invio di ogni singola spesa con web service
  • invio di file Xml con tutte le spese con web service.

La cadenza della trasmissione è libera e può avvenire in tempo reale, giornalmente, settimanalmente, mensilmente o semestralmente.  Se la mole di dati è consistente, meglio adempimenti più ravvicinati rispetto al semestre, visto che esiste un limite alle dimensioni del file (5 Mb), che può causare errori.

Ci si può affidare anche ad un’associazione di categoria o intermediari Entratel, delegati ad operare direttamente sul Sistema Ts: meglio evitare trasmissioni “miste”, un po’ in proprio e un po’ da parte del delegato, per scongiurare rischi di doppio invio o omissioni da incomprensione.

Quali dati comunicare

I dati da dichiarare riguardano le spese sanitarie debitamente documentate attraverso scontrini fiscali, fatture e ricevute, a meno che il contribuente non presenti obiezioni. È essenziale specificare se il pagamento avviene in contanti o tramite uno strumento di pagamento tracciato, come bonifico, carta di credito o bancomat.

Va notato che sono esclusi dal requisito di tracciamento i medicinali, i dispositivi medici (inclusi quelli noleggiati) e le prestazioni sanitarie effettuate presso strutture pubbliche e private accreditate dal Sistema Sanitario Nazionale. Nel caso di un pagamento che avvenga sia in contanti che tramite tracciamento, va segnalato come pagamento non tracciato.

È fondamentale prestare la massima attenzione nell’inserimento del codice fiscale, poiché errori possono causare problemi nell’invio dei dati. 

Nel caso in cui le spese siano intestate al contribuente ma pagate in parte da un fondo sanitario o da un’assicurazione, è necessario trasmettere l’importo totale, poiché il pagamento avviene a nome e per conto dell’assicurato.

Un dubbio molto ricorrente per gli odontoiatri riguarda il codice da indicare per la trasmissione di spese riguardanti le protesi dentarie, per le quali segnaliamo che deve essere utilizzato il codice SR identico alle altre spese per interventi per cure odontoiatriche.

Sanzioni e ravvedimento

Un argomento spinoso riguarda le sanzioni. La norma disciplina una sanzione di 100 euro che si applica per ciascun documento di spesa che contiene errori, omissioni o con invio in ritardo. 

Come rimediare agli errori commessi?

 L’importante è l’emersione tempestiva dell’errore. In materia fiscale il rimedio dell’errore si chiama ravvedimento operoso. 

Se la comunicazione viene corretta e trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione base per il ravvedimento è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro. Questa opzione di ravvedimento non è richiesta se i dati errati vengono corretti entro i cinque giorni successivi alla scadenza o all’eventuale segnalazione AdE.

Le novità dal 1° gennaio 2024 per il Sistema Tessera Sanitaria

La scadenza del 30 settembre riguarda soltanto il periodo d’imposta 2023. 

Il decreto ministeriale datato 18 luglio 2023 stabilisce che, dal 1° gennaio 2024,  i soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria devono trasmettere tali dati allo STS entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione.

Questo significa che l’invio dei dati semestrali sarà sorpassato da scadenze molto più ravvicinate.

 L’uso di strumenti tecnologici per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri rimane invariato e deve avvenire conformemente alle specifiche tecniche fornite nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016. 

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2 risposte a “Sistema Tessera Sanitaria: invio spese entro il 30 settembre”

  1. Avatar GIULIANO
    GIULIANO

    Vi chiedo un consiglio. Non ho effettuato l’invio dei dati del 1° semestre 2023 al Sistema tessera sanitaria. È possibile procedere ora (giugno 2024) all’invio dei dati? Considerando che le fatture emesse fino al 30 giugno 2023 sono oltre cinquecento, quale sanzione incorro ?

    1. Avatar Simone Berti

      Gentile lettore, il termine per la trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi al primo semestre 2023 scadeva il 30 settembre dello stesso anno, data che, cadendo di sabato, è slittata al 2 ottobre. Nel suo caso, al fine di sanare gli omessi invii, è possibile fruire del ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 del Dlgs 472/1997. In tale caso, per ogni comunicazione omessa, tardiva o errata, è prevista una sanzione in misura piena di 100 euro fino a un massimo di 50mila euro, e non è applicabile l’istituto del cumulo giuridico, disciplinato dall’articolo 12 dello stesso Dlgs. Si specifica, infine, che le regole da seguire per la sanatoria indicata sono state riepilogate dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 22/E/2022. Nel suddetto provvedimento l’AdE ha sostenuto che il concetto di “comunicazione” si riferisca ad ogni singolo documento di spesa errato, omesso, o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero i soggetti cui i documenti si riferiscono. Una diversa lettura non consentirebbe, infatti, di ottenere l’effetto dissuasivo prospettato nella relazione illustrativa. La sanzione di 100 euro si applica per ogni singolo documento di spesa, senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 472 del 1997.
      Nel suo caso specifico sembrano decorsi anche in termini per poter avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 in quanto la comunicazione doveva essere correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista. In quel caso la sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione disposte dal citato articolo 13, sarebbe stata ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.

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