Società tra professionisti o S.t.p.
STP
Essere un bravo dentista non è più sufficiente per esercitare la professione: occorre che il dentista si doti anche di capacità gestionali e si interessi anche degli aspetti giuridici ed economici del suo studio. Uno strumento molto discusso in questi anni è la gestione di uno studio odontoiatrico come società tra professionisti. Se ancora non hai chiaro le peculiarità di società tra professionisti ti consigliamo di leggere questo contributo dal titolo Società tra professionisti o S.t.p. .
La Società tra professionisti è stata introdotta dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 e disciplinata dal Dm 34/2013. La normativa è stata un punto di svolta per le modalità di gestione dell’attività professionale in quanto fino ad allora era ancora vigente il divieto di ricorrere alla forma societaria per l’esercizio dell’attività professionale come prescritto dalla legge 1815 del 1939. La società tra professionisti rappresenta un modello societario ad hoc dedicato all’aggregazione di professionisti.
Prima della legge 183/2011 l’Italia era uno dei pochi Stati membri dell’Unione Europea che vietava ai professionisti iscritti agli Ordini o Albi professionali, di esercitare l’attività professionale in forma societaria, e tutto ciò contro la Direttiva 2006/123/CE la quale aveva istituito il principio della “libertà di stabilimento”.
L’unica forma aggregativa consentita ai professionisti era l’associazione professionale.
Non si confonda mai la società tra professionisti con la società odontoiatrica imprenditoriale. Sappiate infatti che una via di fuga, utilizzata soprattutto nel settore odontoiatrico, al divieto di costituzione di aggregazione societarie, fu quello di trasformare il libero professionista in imprenditore, concepire lo studio professionale quale struttura sanitaria. Oggi non ci occupiamo della società odontoiatrica imprenditoriale, ma tratteremo la società tra professionisti.
Indice
- Società tra professionisti o S.t.p. monodisciplinare e multidisciplinare
- La scelta del modello societario per la società tra professionisti o s.t.p.
- La s.r.l. società tra professionisti o s.r.l. s.t.p. come soluzione preferita in odontoiatria
- La responsabilità del socio della società tra professionisti o s.t.p.
- La partecipazione dei soci professionisti al capitale sociale di una società tra professionisti o s.t.p.
- L’iscrizione al registro delle imprese e all’albo professionale della S.t.p.
- I conferimenti della società tra professionisti o s.t.p.
- L’amministrazione della S.t.p.
Società tra professionisti o S.t.p. monodisciplinare e multidisciplinare
La società tra professionisti o s.t.p. può essere sia monodisciplinare che multidisciplinare
Una società tra professionisti è monodisciplinare quando i soci professionisti sono tutti iscritti al medesimo albo professionale. Ad esempio una società con soci professionisti iscritti all’albo dei medici odontoiatri è una società monodisciplinare.
La l. 183/2011 permette la costituzione di società tra professionisti anche per l’esercizio di più attività professionali con professionisti iscritti ad ordini diversi, la c.d. s.t.p. multidisciplinare. La società multi professionale ha ad oggetto il coordinamento delle prestazioni professionali, proprie delle diverse professioni al cui esercizio i soci sono abilitati. Nel mercato dentale è possibile ad esempio costituire società multidisciplinari tra odontoiatri e igienisti dentali. Soltanto dal 2019 è stato istituito l’albo degli igienisti dentali e ciò consente di considerare socio professionista l’igienista dentale. Infatti il ministero dello Sviluppo economico con il parere 39343 del 15 febbraio 2016 ritiene che i professionisti senza albo non possano essere i soci professionisti di una s.t.p. ma “soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche”..
Non è consentita la costituzione di una s.t.p. multidisciplinare tra medico odontoiatra e odontotecnico in quanto quest’ultimo non è professionista iscritto ad albo.
La scelta del modello societario per la società tra professionisti o s.t.p.
La società tra professionisti o S.t.p. non è una tipologia di società ma è soltanto una qualità aggiuntiva che può avere qualunque forma di società già disciplinata dal codice civile.
Le società tra professionisti o S.t.p. possono essere costituite nella forma di società di persone:
- società semplici;
- società in nome collettivo;
- società in accomandita semplice;
oppure nella forma di società di capitali:
- società a responsabilità limitata;
- società per azioni;
- società in accomandita per azioni;
- società cooperative;
queste ultime sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre, in coerenza con quello che prevede il Codice civile, che ammette le società cooperative con tre soci, se sono persone fisiche (articolo 2521 Cc).
Le stp società di capitali possono essere costituite anche nella veste di società uni personali.
Non esiste una veste giuridica migliore delle altre ma i soci professionisti possono scegliere la forma giuridica più adatta alle loro esigenze, tenendo conto delle conseguenze sul regime di responsabilità personale per le obbligazioni sociali, il capitale sociale e le regole sul funzionamento della società.
La s.r.l. società tra professionisti o s.r.l. s.t.p. come soluzione preferita in odontoiatria
Per gli studi odontoiatri quasi sempre viene scelto il modello di srl stp,. Il motivo della scelta di una veste giuridica in forma di società di capitali è legato alla separazione patrimoniale tra società e libero professionista. Vediamo di essere più chiari su questo punto che è nevralgico: le prestazioni professionali, anche se ancorate ad una personalizzazione tecnica dei professionisti, sono rese giuridicamente dalla società tra professionisti. Da tale considerazione si capisce quanto sia importante la separazione patrimoniale tra l’ente societario che eroga la prestazione ed il patrimonio del professionista.
Tra s.r.l. e S.p.A. generalmente la prima è preferita. Il motivo risiede nella duttilità del modello e nella leggerezza negli adempimenti societari. Uno tra tutti è l’obbligo soltanto per le S.p.A. della nomina di un revisore legale.
La S.p.A. è un modello societario indicato per gli studi di maggiore dimensione, dove occorre un maggiore investimento patrimoniale, un organo di gestione e di controllo e dove i soci possono entrare e uscire facilmente dalla compagine sociale.
La responsabilità del socio della società tra professionisti o s.t.p.
Nelle società di capitali, ossia nelle s.r.l. o S.p.A. o società cooperativa a responsabilità limitata, la separazione patrimoniale è perfetta ossia in altri termini è radicale. Considerazioni invece avverse abbiamo nell’esame della separazione patrimoniale tra società e soci nelle società di persone quali le s.n.c. o le s.a.s.
La s.n.c. ha tutti i soci con responsabilità illimitata, solidale e sussidiaria;
La s.a.s ha due tipologie di soci: i soci accomandatari che rispondono per le obbligazioni sociali in maniera illimitata, solidale e sussidiaria ed i soci accomandanti che rispondono invece limitatamente con il capitale apportato nella società
Prima di esaminare la responsabilità del socio di srl stp, vediamo il significato del termine responsabilità e delle sua articolazioni:
a) Responsabilità illimitata significa che tutto il patrimonio personale del professionista può essere potenzialmente aggredito da un creditore sociale;
b) Responsabilità solidale significa che il patrimonio del singolo socio professionista può essere aggredito per l’intero debito sociale;
c) Responsabilità sussidiaria significa che il creditore sociale può aggredire in prima istanza il patrimonio sociale e soltanto a seguire il patrimonio personale del socio professionista.
E’ evidente la motivazione della preferenza verso le società di capitali rispetto alle società di persone.
La partecipazione dei soci professionisti al capitale sociale di una società tra professionisti o s.t.p.
Esercitare la libera professione di odontoiatra con una società tra professionisti significa anche rispettare alcuni requisiti che legge impone.
Il più importante è il requisito relativo alla rilevanza dei soci professionisti:
il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. In tal senso disciplina l’art. 10 comma 4 lett b) della l. 183/2011.
Il venir meno della condizione costituisce causa di scioglimento della società e il Consiglio dell’Ordine presso il quale risulta iscritta è tenuto a procedere alla cancellazione della stessa dall’Albo, salvo che la stp non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.
La norma non è chiara ma dopo anni di interpretazioni non univoche deve essere letta nel senso che l’art. 10 comma 4 l. 183/2011 richiede la maggioranza di due terzi nelle decisioni assembleari. Tale risultato può essere raggiunto anche laddove i professionisti in numero inferiore ai due terzi oppure laddove non detengano la maggioranza dei due terzi del capitale.
In merito a questo punto sembra riassumere molto chiaramente il principio legislativo lo Studio n. 106-2022/I del Consiglio Nazionale del Notariato secondo il quale “il potere di controllo che il disposto dell’art. 10, comma 4 , lett. b) l. 183/2011 intende attribuire ai soci professionisti sembra atteggiarsi quale potere di impedire tendenzialmente che la volontà sociale possa formarsi senza il consenso della componente professionale della compagine sociale”.
L’iscrizione al registro delle imprese e all’albo professionale della S.t.p.
La s.t.p., come qualunque altra società commerciale, deve essere iscritta al registro delle imprese. Oltre a tale iscrizione le s.t.p. devono essere iscritte nella sezione speciale dell’Albo professionale nella circoscrizione dell’ordine dove è radicata la sede sociale. La domanda di iscrizione all’Albo è presentata al Consiglio dell’Ordine ed il procedimento di iscrizione è disciplinato negli articoli 8-10 del Dm 34/2013.
La s.t.p. multidisciplinare è iscritta nella sezione speciale dell’Albo professionale relativo all’attività individuata nello statuto della società come prevalente. L’iscrizione ad un Albo rispetto ad altro rileva anche sotto il profilo del regime disciplinare a cui la Stp, una volta iscritta risulterà assoggettata.
I conferimenti della società tra professionisti o s.t.p.
Per i conferimenti in sede di costituzione di una s.t.p. non vi sono disposizioni particolari rispetto a ciò che il legislatore dispone per le società commerciali. Una precisazione è però contenuta nella legge 183/2011: i soci non professionisti, entro certi limiti, possono conferire prestazioni tecniche o di capitale. Per quanto riguarda invece i soci professionisti, questi ultimi potranno conferire sia capitale sia attività professionale.
Il socio professionista non deve necessariamente essere un socio d’opera ma può conferire denaro o altri beni ed essere operativo nella s.t.p. soltanto sporadicamente. Non è un caso che il socio professionista possa, in costanza del possesso di quota della s.t.p., esercitare anche la libera professione con una propria partita Iva.
Tiriamo le fila sul socio professionista di s.t.p.. Questo socio può conferire capitale ma anche, nelle s.r.l., la propria opera professionale.
Nei casi in cui è socio con conferimento d’opera questo comporta l’assunzione di un obbligo di prestare la propria attività professionale a richiesta della società. Nei casi in cui invece il socio professionista conferisca solo capitale consente allo stesso la valutazione circa l’accettazione o meno dell’incarico professionale.
L’amministrazione della S.t.p.
L’organo amministrativo delle società tra professionisti o stp in veste di società di capitale può essere costituito anche da soci non professionisti.
Anche in questo caso il legislatore non ha previsto particolari norme per la società tra professionisti o s.t.p. rispetto alle società commerciali.
Si consiglia tuttavia di valutare attentamente un organo amministrativo avulso dai soci professionisti in quanto vista la personalizzazione dell’attività professionale anche in seno della s.t.p. sembra preferibile riserva l’amministrazione della società ai soci professionisti.
L’esercizio dell’attività professionale non può essere lasciata all’improvvisazione anche nei suoi aspetti amministrativi e fiscali. Il mondo delle s.t.p. è ovviamente complesso ma offre, come ti abbiamo raccontato, grandi opportunità per la tua crescita professionale. Questo nostro contributo Società tra professionisti o S.t.p. è ovviamente una introduzione al tema e se desideri ricevere una consulenza di approfondimento, richiedi una call-zoom al form nella sezione contatti oppure richiedi un appuntamento in presenza con i consulenti di spaziodentista.it
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