Srl Odontoiatrica: vantaggi fiscali in arrivo
Oggi in Srl Odontoiatrica: vantaggi fiscali in arrivo trattiamo del conferimento dello studio individuale in Srl. Il motivo è semplice: stanno arrivando provvedimenti fiscali che facilitano il conferimento dello studio. Il conferimento è una delle operazioni straordinarie più sentite dalla categoria dei dentisti che vogliono trasformare il loro studio in società struttura sanitaria o società tra professionisti.
Perciò, se stai pensando di costituire una società odontoiatrica, questo è l’articolo che fa al caso tuo.
Indice
- Cosa è il conferimento in Srl
- Conferimento d'azienda e conferimento di studio professionale
- Evoluzione dello studio professionale ed affievolimento delle differenze con l’azienda
- Neutralità fiscale per i conferimenti di aziende
- Problemi fiscali del conferimento di uno studio professionale in Srl
- Cosa prevede la delega fiscale per i conferimenti dello studio
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Cosa è il conferimento in Srl
Vediamo innanzitutto che cosa è il conferimento.
Con il conferimento il soggetto conferente apporta beni o servizi a titolo di capitale in una società conferitaria, ricevendo in cambio una partecipazione nel capitale della società stessa.
Parallelamente il dentista, con il conferimento, apporta lo studio ricevendo in cambio quota del capitale della società odontoiatrica (Srl struttura sanitaria o società tra professionisti).
Con il conferimento si trasferiranno non solo i beni strumentali, ma anche i contratti in essere con fornitori, i mandati professionali con i clienti.
L’oggetto del conferimento e il suo ammontare sono indicati nell’atto di conferimento, che si trova nell’atto costitutivo della società.
Conferimento d’azienda e conferimento di studio professionale
Per comprendere bene le dinamiche del conferimento di studio professionale occorre fare un passo indietro e scoprire cosa succede nel mondo imprenditoriale.
Il conferimento d’azienda ha dinamiche proprie rispetto al conferimento di studio professionale.
Il tema è stato affrontato in maniera esaustiva da un arresto della Suprema Corte (Cass. 9 febbraio 2010, n. 2860). La Corte afferma che:
“non si può normalmente equiparare ad un’azienda – che è un complesso di beni organizzati per l’esercizio di una impresa produttiva, ove la persona dell’imprenditore ha bensì rilevanza, ma non essenziale – uno studio professionale”.
Nello studio professionale, l’elemento di gran lunga preponderante è l’attività personale del professionista. Questa domina sull’organizzazione dei beni materiali ma anche su beni immateriali.
Proprio questi ultimi, i beni immateriali, sono particolarmente importanti nello studio professionali, si pensi a:
- nome;
- avviamento;
- clientela;
- complesso di rapporti suscettibili di continuazione.
L’elemento della personalità contraddistingue, in definitiva, il libero professionista dall’imprenditore. L’opera intellettuale del titolare prevale sempre sulla struttura organizzativa dello studio.
Evoluzione dello studio professionale ed affievolimento delle differenze con l’azienda
Negli ultimi decenni abbiamo assistito all’evoluzione di studi professionali in strutture organizzative davvero complesse.
Quando le dimensioni degli studi professionali si ampliano è possibile che l’organizzazione degli studi sia assimilata a quella di un’azienda.
Occorre allora chiedersi se l’accostamento dello studio professionale all’azienda non superi, nei fatti, le distinzioni effettuate nel paragrafo precedente.
La nota sentenza Cass. n. 2860/2010, tuttavia, compie un passo ulteriore, risolvendo il problema della trasferibilità dello studio professionale, e dunque del possibile conferimento.
La sentenza ritiene che può validamente stipularsi un contratto di trasferimento dello studio professionale, ad altro soggetto intenzionato a proseguire l’attività, e quest’ultimo può avvalersi del complesso dei beni materiali e immateriali appartenuti al cedente.
La vendita dello studio non è comunque mai configurabile come vero e proprio trasferimento dell’attività.
Al trasferimento degli arredi e dei rapporti contrattuali di fornitura, l’alienante “cede” per via indiretta, al professionista che subentra, la clientela.
Se la clientela non è tecnicamente vendibile, in ragione della personalità dell’incarico, si ammette la possibilità del dentista cedente di assumere obblighi positivi di fare (mediante un’attività promozionale di presentazione e di canalizzazione) e negativi di non fare (quale il divieto di riprendere ad esercitare la stessa attività nello stesso luogo).
In sintesi è possibile disciplinare un insieme di vincoli contrattuali volti a consentire all’acquirente di mantenere la clientela, previo conferimento di un nuovo incarico.
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Neutralità fiscale per i conferimenti di aziende
Ai fini fiscali, il conferimento di aziende viene considerato un atto in neutralità fiscale.
L’articolo 176 comma 1 Tuir, in termini semplici, prevede che, laddove vi sia il conferimento di un’azienda, l’eventuale plusvalenza generata dal maggior valore dell’azienda (comprensivo di avviamento), rispetto ai valori iscritti nei libri contabili, non genera redditi da tassare.
Proprio per evitare la tassazione dei maggiori valori, vige il principio di continuità dei valori fiscali, ed il conferente assume l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita, determinato come sommatoria dei singoli valori delle attività e delle passività che compongono detta azienda.
Problemi fiscali del conferimento di uno studio professionale in Srl
Dopo aver esaminato il principio di neutralità fiscale nei conferimenti di aziende occorre fare il punto sul conferimento di studi professionali in Srl.
Diciamo subito che il tema è molto incerto e le polemiche sulle varie interpretazioni non sono assolutamente sopite.
Non è un mistero che in Italia i conferimenti di studi professionali in Srl siano sporadici, proprio a causa di un quadro normativo fiscale non chiaro.
Vediamo in sintesi i motivi.
In tempi recenti l’amministrazione si è espressa sulla questione con le risposte a interpello n. 107 e n. 125 del 2018.
Con la prima risposta, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto applicabile l’art. 171, co. 2 TUIR in tema di trasformazione da studio professionale a S.a.s. S.t.p., e dunque non ha ritenuto applicabile la neutralità fiscale.
In relazione ad un conferimento, l’Amministrazione finanziaria ha concluso per la qualificazione dei conferimenti come cessione di beni strumentali e non di azienda. Anche in questo caso è venuto meno il principio di neutralità fiscale.
Con la seconda risposta a interpello, l’AdE ha ripetuto che il conferimento dello studio professionale deve essere considerato quale cessione di una pluralità di beni strumentali ai sensi dell’articolo 54 Tuir, con l’applicazione dell’IVA alle singole cessioni di beni.
Perciò, in attesa dei provvedimenti fiscali in attuazione delle delega fiscale, sul piano operativo l’amministrazione finanziaria non consente di trattare il conferimento di studio professionale alla stregua di un conferimento di azienda.
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Cosa prevede la delega fiscale per i conferimenti dello studio
Esaminiamo adesso le novità che presto entreranno in vigore con i decreti attuativi della delega fiscale.
Finalmente conferire un studio individuale in una S.r.l. sarà operazione fiscalmente neutrale ossia non sarà generatrice di alcuna tassazione.
Ma vediamo le disposizioni statuite nella delega fiscale.
L’articolo 5 della delega rubricato come “Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche”, dispone una serie di principi per i redditi di lavoro autonomo.
Nell’ambito del principio di semplificazione e razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni stabilendo, al punto 2.4) si disciplina:
“la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti”.
La delega è finalmente chiara: anche le operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali potranno godere del principio di neutralità fiscale già vigente per il mondo imprenditoriale.
Per il mondo degli studi odontoiatrici non è ancora chiaro se la norma di dettaglio consentirà il conferimento, in neutralità fiscale, soltanto degli studi conferiti in società tra professionisti oppure anche in società struttura sanitaria.
Ad ogni modo, la rivoluzione storica è ad un passo, e consigliamo vivamente i professionisti che stanno valutando la fattibilità dell’operazione ad essere pronti a cogliere l’opportunità di costituire una Srl.
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