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STP in Emilia-Romagna

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Il rapporto tra società tra professionisti e la disciplina sanitaria è in evoluzione, e da alcuni anni anche le autorità amministrative regionali stanno adeguando i loro indirizzi e protocolli operativi, prendendo atto della specificità di questo strumento. Nell’articolo di oggi “STP in Emilia-Romagna” approfondiamo le novità in merito agli indirizzi amministrativi della regione Emilia-Romagna.

Indice

STP e studio dentistico

In data 6 ottobre 2023 la direzione generale cura della persona, salute e welfare ha emanato la circolare nr. 7 con oggetto “società tra professionisti ex Legge n. 183/2011 e DM n. 34/2013 coordinamento con le delibere di Giunta Regionale n. 327/2004, 2520/2004 e n. 1156/2008”.

Vediamo il nuovo indirizzo operativo della regione Emilia Romagna.  Nella circolare si legge un principio cardine della srl:

 “Chiarito quanto sopra, appare che la possibilità di ricorso alla STP non comporti una modifica dei requisiti ovvero dei caratteri sostanziali con cui le strutture sanitarie o i singoli professionisti sono tenuti a svolgere le proprie attività, ma introduca una diversa e nuova modalità di organizzazione ulteriore allo Studio e all’Associazione, a cui i professionisti possono ricorrere per svolgere le proprie attività.”   

In sostanza la circolare afferma un principio cardine da noi di Spaziodentista sempre sostenuto: la STP, spesso in forma di SRL, non snatura lo studio dentistico ed è uno strumento che non interferisce nelle dinamiche autorizzatorie. Lo specifica di seguito ancora la circolare quanto arriva a sostenere: 

l’assoggettamento o meno dell’autorizzazione sanitaria all’esercizio, dipende all’attività svolta, come disciplinato dall’art. 8-ter co. 2 D.Lgs. n. 502/1992.”

In Emilia Romagna la disciplina di riferimento per il mondo odontoiatrico risale alle Delibere di Giunta Regionale n. 2520/2004, recante “Autorizzazione all’esercizio degli studi odontoiatrici singoli o associati” e n. 1156/2008 recante “Definizione delle tipologie di studi e strutture soggetti ad autorizzazione per l’esercizio di attività sanitaria”. 

Le delibere menzionato danno corpo alla legislazione nazionale, d.lgs. 502/92, con la quale l’esercizio di attività sanitarie sia subordinato ad autorizzazione e che l’autorizzazione sia richiesta per gli studi odontoiatrici ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.

Stp in Emilia-Romagna: le varie configurazioni

Fermi restando i principi sopra esposti, l’organizzazione in forma di STP dell’attività professionale deve dunque considerarsi neutra e la STP può configurare una delle seguenti fattispecie:

  1. studi odontoiatrici soggetti ad autorizzazione sanitaria analogamente agli studi odontoiatrici singoli o associati disciplinati dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2520/2004. Qualora la STP odontoiatrica sia costituita da professionisti iscritti ad Ordini, Albi e Collegi diversi (STP multidisciplinare) la STP, conformemente a quanto previsto dalla delibera n. 2520/2004, è assimilata all’ambulatorio odontoiatrico disciplinato dalla Delibera di Giunta Regionale n. 327/2004;
  2. studi professionali medici e di altre professioni sanitarie non attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che non comportino un rischio per la sicurezza del paziente, sono assimilati agli “studi singoli e associati non soggetti ad autorizzazione dell’attività sanitaria” individuati al punto 1) dell’Allegato 1) alla Delibera di Giunta Regionale n. 1156/2008, non sono soggetti ad autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria;
  3. studi professionali medici e di altre professioni sanitarie attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente soggetti ad autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria e ad essi si applicano i requisiti di cui alla delibera n. 327/2004;
  4. studi professionali medici e di altre professioni sanitarie, di cui ai punti 2 e 3 sopra richiamati, costituiti da professionisti iscritti ad Ordini, Albi e Collegi diversi in conformità alla disciplina della STP (STP multidisciplinare), sono assimilati all’ambulatorio o al poliambulatorio disciplinati dalla delibera n. 327/2004.

In mancanza di chiarimenti specifici si ritiene che  le STP odontoiatriche necessitano di autorizzazione sanitaria come peraltro ogni altro studio odontoiatrico, le STP tra igienisti dentali possano rientrare nel punto 2 della classificazione sopra citata e dunque non necessitare di autorizzazione sanitaria, ed infine le STP costituite tra medici odontoiatri e igienisti dentali, professionisti di specifici ordini facciano ricadere la fattispecie al punto 4 di cui sopra e pertanto siano assimilate all’ambulatorio o al poliambulatorio.

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