Studio dentistico associato
Nella tradizione professionale italiana la forma prediletta dai professionisti per esercitare insieme è da sempre l’associazione professionale. Se non hai mai letto niente in argomento ti sarai chiesto le motivazioni e se leggi il nostro articolo Studio dentistico associato ne capirai il motivo.
Indice
- Gli scopi dello studio dentistico associato
- I divieti alla società della legge 1815 / 39
- Che cosa è uno studio associato dentistico
- L’organizzazione e la rappresentanza degli studio associato dentistico
- Studio associato o società a responsabilità limitata
Gli scopi dello studio dentistico associato
Vediamo gli scopi che inducono i dentisti a costituire una associazione professionale :
- trarre maggiori vantaggi patrimoniali;
- acquisizione della clientela;
- dividere le spese ed, eventualmente, i guadagni.
Nell’ambito delle associazioni professionali non muta il rapporto fiduciario tra cliente e professionista. Questo significa che il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto, potendosi avvalere dell’opera di sostituti o ausiliari, sotto la propria direzione e responsabilità, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione.
Come sai sono molti oramai i dentisti che svolgono la l’attività in forma societaria. Ma cosa distingue l’associazione professionale dalla società? Innanzitutto l’attività professionale, secondo la Cassazione (sent. n. 2860/2010), può svilupparsi alla stregua dell’impresa e dunque anche in forma societario o secondo le caratteristiche proprie delle libere professioni e dunque anche in forma di associazione professionale o s.t.p., in relazione al diverso “peso” che rivestono nell’attività: la struttura, i collaboratori, i beni strumentali, l’organizzazione ed il rapporto fiduciario tra la clientela ed il titolare (o i titolari) dello studio.
Se la struttura organizzativa sovrasta l’attività del professionista si parla di struttura sanitaria e dunque di società imprenditoriale in caso contrario di studio professionale con le sue formule aggregative tra cui l’associazione professionale.
I divieti alla società della legge 1815 / 39
Partiamo da lontano: prima della legge n. 266 del 1997 conosciuta come Legge Bersani l’esercizio in forma associata delle professioni intellettuali c.d. “protette” era soggetto ancora alla vecchia normativa della L. 1815 del 23.11.1939. Quest’ultima disciplinava gli “studi associati di assistenza e di consulenza” imponendo tra l’altro:
- L’obbligo di ricorrere alla forma dello “studio associato”
- L’obbligo di comunicazione agli Ordini
- Il divieto di adottare la forma societaria o altre forme diverse dallo “studio associato”.
Questa vecchia norma impediva lo schermo societario ai liberi professionisti con l’intento di non permettere a soggetti non iscritti agli Ordini di partecipare alla vita professionale.
Non si dimentichi inoltre che nel nostro ordinamento vi sono principi granitici specifici del mondo professionale che spingevano in tal senso:
- il carattere personale della prestazione professionale ex art. 2232 c.c.;
-
un compenso adeguato al “decoro professionale” del professionista ex art. 2233 c.c.
Il divieto assoluto di esercizio della libera professione in forma societaria è caduto con l’articolo 24 della L. 266/1997 c.d. Legge Bersani.
La legge Bersani non ha tuttavia abrogato la vecchissima legge 1818/39 per cui nel nostro ordinamento vi sono tutt’oggi molte associazioni tra professionisti.
Che cosa è uno studio associato dentistico
Ma cosa è una associazione tra professionisti? La risposta non è banale ed anche la giurisprudenza ha avuto nel tempo orientamenti non univoci.
L’associazione professionale costituisce un centro autonomo di imputazione e di interessi, tanto nel caso in cui assuma la titolarità dei rapporti di prestazione d’opera, quanto in quello in cui si limiti a dare vita a una condivisione di segreteria (Cass. SS.UU. 13.10.1993 n. 10942). In sostanza l’associazione professionale sebbene priva di personalità giuridica rientra a pieno titolo in quei fenomeni di aggregazione di interesse cui la legge riconosce come centri autonomi di rapporto giuridici e di situazioni giuridiche soggettive attive e passive. In sostanza uno studio associato dentistico si pone all’esterno come un unico centro di imputazione di interessi con corrispettivo per la prestazione e correlativi oneri fiscali sia sostanziali che amministrativi (emissione di fattura) ma la prestazione può essere efficacemente svolta da uno qualsiasi degli associati.
L’organizzazione e la rappresentanza degli studio associato dentistico
L’organizzazione e la rappresentanza dello studio associato è l’elemento più critico di questo strumento. La L. 1815/1939 regola soltanto alcuni aspetti imponendo ai professionisti l’utilizzo della dizione di studio odontoiatrico seguito dal nome e cognome con i titoli professionali degli associati. I riferimenti normativi per l’associazione professionale sono le disposizioni civilistiche sulle società di persone. In tal senso si richiama una vecchia pronuncia Cass. 16.4.1991 n. 4032 secondo la quale nulla vieta che tra i rapporti interni si possano adottare regole pattizie organizzative della società di persone. Particolarmente interessante risulta l’aspetto inerente all’esclusione di un associato laddove la stessa giurisprudenza ha reso ammissibile la sostituzione della disciplina inerente la risoluzione per inadempimento con una disciplina pattizia.
Studio associato o società a responsabilità limitata
Come sai sono molti ormai i dentisti che svolgono l’attività in forma societaria. Ma cosa distingue l’associazione professionale dalla società? Innanzitutto l’attività professionale, secondo la Cassazione (sent. n. 2860/2010), può svilupparsi alla stregua dell’impresa e dunque anche in forma societario o secondo le caratteristiche proprie delle libere professioni e dunque anche in forma di associazione professionale o s.t.p., in relazione al diverso “peso” che rivestono nell’attività: la struttura, i collaboratori, i beni strumentali, l’organizzazione ed il rapporto fiduciario tra la clientela ed il titolare (o i titolari) dello studio.
Se la struttura organizzativa sovrasta l’attività del professionista si parla di struttura sanitaria e dunque di società imprenditoriale in caso contrario di studio professionale con le sue formule aggregative tra cui l’associazione professionale.
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