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TFM e Srl odontoiatrica

Se sei amministratore di una SRL odontoiatrica o SRL STP devi conoscere un’opportunità che il fisco consente per una buona programmazione dei tuoi flussi reddituali. Oggi parliamo di TFM e Srl odontoiatrica ed i vantaggi fiscali e previdenziali che ne seguono.

Indice

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T.F.M. e Srl odontoiatrica

Prima di entrare nell’argomento sappi che il T.F.M. per Srl odontoiatrica può essere accantonato sia per una SRL struttura sanitaria che per una SRL società tra professionisti o STP.

Se non sai cosa significhi l’acronimo STP ti invitiamo al leggere il nostro articolo Cosa è una s.t.p.

L’amministratore e il T.F.M.

Il TFM è l’acronimo di Trattamento di Fine Mandato ed è uno strumento di retribuzione differita di cui possono avvalersi gli amministratori delle società odontoiatriche anche nella versione società tra professionisti. E’ dunque una sorta di TFR per amministratori e sarà erogato dalla società a favore dell’amministratore soltanto alla sua cessazione dalla carica sociale.

Dal momento che il 95% delle società odontoiatriche sono costituite in forma di Srl ci concentreremo nel tema TFM e Srl odontoiatrica.

Il TFM consiste in un accantonamento facoltativo annuo in favore dell’amministratore della società. Si faccia attenzione che l’accantonamento è facoltativo perché deliberato dall’assemblea dei soci ma non è discrezionale nel suo ammontare in quanto è rigidamente disciplinato dalla stessa assemblea.

Le regole fiscali per il T.F.M. per l’amministratore

Il fisco disciplina il trattamento fiscale del T.F.M. quale forma di retribuzione del professionista amministratore.

Per l’amministratore il T.F.M., al momento dell’erogazione, costituisce reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente come disciplinato dall’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del Testo unico delle imposte sui redditi. Questione molto dibattuta è come debba avvenire la tassazione dei T.F.M. L’art. 17 comma 1 lett. c) Tuir consente che le indennità da T.F.M. possano usufruire di una tassazione separata, e dunque vantaggiosa, soltanto se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto.

Relativamente alle modalità di tassazione, le somme oggetto di erogazione dovranno essere indicate dall’amministratore nella propria dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui sia applicabile il regime di tassazione separata ex art. 17 le stesse dovranno essere indicate nel quadro RM ed il contribuente dovrà provvedere al versamento in acconto del 20%.

Le regole fiscali per il T.F.M. per la società.

Secondo il comma 4 dell’art. 105 TUIR l’accantonamento del T.F.M. è deducibile per la società per competenza. Per coloro che sono poco esperti di questioni fiscali un costo è deducibile “per competenza” se decurta il reddito imponibile al momento della sua iscrizione in contabilità a prescindere dal materiale pagamento.

Affinché il T.F.M. sia deducibile occorre che tale possibilità di accantonamento sia prevista nello statuto sociale con indicazione della misura o di parametri oggettivi che ne consentano la chiara determinazione, in tal senso si è pronunciata la Cassazione 19.10.2018 n. 26431. L’ordinanza 6.11.2020 n. 24848 ha inoltre chiarito che non esiste l’obbligo per le società di dedurre quota di T.F.M. nelle forme e nei limiti previsti per i lavoratori dipendenti.

Per chi non conosce il costo del T.F.R.  per i dipendenti ricordiamo che tale ammontare è determinato dividendo il costo della retribuzione per un coefficiente fisso: 13,5. Ma ribadiamo che oramai la Cassazione (ordinanze n. 25435/2022, 28827/2021 e 24848/2020) e la giurisprudenza di merito (Ctr Piemonte 267/03/2022, 212/02/2022, 976/01/2021, 361/02/2021, 601/02/2021 e 618/01/2020, Ctr Sardegna 108/05/2021, Ctr Lombardia 3232/02/2020 e 5280/18/2018 e Ctp Reggio Emilia 199/02/2020) ritengono che la modalità di calcolo del TFM possa essere del tutto estranea dalle indicazioni impartite per il TFR.

Ultimamente anche la Commissione di giustizia tributaria dell’Emilia Romagna si è occupata della deducibilità dell’accantonamento, confermando semmai ce ne fosse stato il bisogno i principi espressi dalla Cassazione dell’ordinanza n. 24848.

Per cogliere in pieno i vantaggi fiscali del T.F.M. si consiglia vivamente di disciplinare l’accantonamento TFM precedentemente alla nomina dello stesso amministratore. 

L’accantonamento del T.F.M.

L’accantonamento è un concetto contabile ossia è una posta contabile rappresentativa di un costo  e non necessariamente è un effettivo accantonamento finanziario. In altri termini non esiste una norma che obbliga l’imprenditore all’accantonamento effettivo del T.F.M.. Come avviene per il TFR, spesso però le società decidono di accantonare anche finanziariamente il TFM e dunque di investire le correlative risorse in strumenti finanziari al fine di ottenere una futura rivalutazione del capitale. Una delle modalità più seguite è quella dell’accantonamento ad una polizza assicurativa sottoscritta dalla Società.

Le regole previdenziali per il T.F.M.

L’erogazione del T.F.M. all’amministratore comporta anche l’assolvimento dei contributi INPS. In tal senso è intervenuto l’istituto con una nota del 15 marzo 2002 protocollo 27/7265 con la quale ha affermato che il trattamento di fine mandato costituendo un reddito derivante da collaborazione coordinata e continuativa deve essere sottoposto alla contribuzione della Gestione Separata nel momento in cui venga corrisposto all’amministratore.

Esiste un limite all’accantonamento del TFM?

Come abbiamo detto il TFM è un istituto giuridico che richiama i tratti del TFR. Se per il TFR esiste una disciplina molto dettagliata per il calcolo annuo dell’accantonamento, per il TFM non vi è nessuna normativa che regola la misura dell’accantonamento.

Occorre tuttavia ricordare come l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 13 ottobre n. 124/E abbia tratto il convincimento che il trattamento di fine mandato possa ritenersi deducibile dal reddito d’impresa soltanto laddove rispetti criteri di ragionevolezza e congruità rispetto alla realtà economica dell’impresa.

La posizione ministeriale non trova il supporto in giurisprudenza. La sentenza Cass.  6.11.2020 n. 26848 ha invece svincolato del tutto i criteri di accantonamenti dai limiti evidenziati dall’Agenzia dell’Entrate ed in particolare ha statuito l’assenza di alcun obbligo e di alcun limiti da rispettare come invece il legislatore fiscale ha disposto per i lavoratori dipendenti.

In assenza di indicazioni normative, si consiglia di accantonare una cifra che non superi il 20-30% annuo del compenso erogato all’amministratore della Srl odontoiatrica e che sia in linea con la situazione economica e finanziaria della società.

I consigli dei consulenti di Spaziodentista su TFM e Srl odontoiatrica

La gestione del TFM è molto complessa ed è facile cadere in accertamenti fiscali con ripercussioni molto pesanti. I nostri consulenti di Spaziodentista utilizzano particolari attenzioni nella gestione del TFM. La giurisprudenza è ormai consolidata nella richiamare l’art. 17 del Tuir non solo per la disciplina del trattamento fiscale da riservare al professionista al momento dell’uscita dalle funzioni di amministratore ma anche per la deducibilità per competenza (Cassazione n. 19368/018, n. 13384/2020, n. 17367/2020). In breve il TFM deve risultare da “atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto” al fine di consentire la deduzione degli accantonamenti operati per competenza.

Una buona pianificazione fiscale consente dunque di poter utilizzare in pieno questo valido strumento di retribuzione del professionista, nella sua qualità di amministratore nella s.r.l.. E’ appena il caso di ricordare che il TFM può essere previsto sia per la srl struttura sanitaria che per la srl società tra professionisti.

Se non conosci le differenze tra Srl struttura sanitaria e società tra professionisti leggi i nostri articoli:
Lo statuto della srl stp odontoiatrica
Dentista e Srl
Cosa è una s.t.p.

Dottor Simone Berti

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